Art. 15. Prove scritte 1. Per l'anno scolastico 2008/2009 valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonche' le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2008/2009. 2. Per l'anno scolastico 2008/2009, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l'anno scolastico 2008/2009, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalita' di svolgimento della prova medesima. 3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda piu' di una lingua, la scelta e' demandata al candidato, il quale deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta e' da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova. 4. La terza prova e' predisposta dalla commissione secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe. 5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio inferiore a 10. 6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 358/1998, ferma restando la responsabilita' collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9. 7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti piu' di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio piu' alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero piu' approssimato. Di tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresi' contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista. 8. Il punteggio complessivo delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facolta' di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato. 9. Nei corsi sperimentali di ordinamento con prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche' in quelli dei licei scientifici e degli istituti tecnici in cui e' stata aggiunta una seconda lingua straniera, detta disciplina puo' costituire oggetto d'esame sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate. 10. Qualora la materia interessata al corso sperimentale di ordinamento sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia. 11. Per l'anno scolastico 2008-2009, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima e la seconda prova scritta.