Art. 15.
                            Prove scritte

  1.  Per  l'anno scolastico 2008/2009 valgono le disposizioni di cui
al  decreto  ministeriale  23  aprile  2003,  n.  41,  relativo  alle
modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed
al  decreto  ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, concernente le
caratteristiche  formali  generali della terza prova scritta, nonche'
le  istruzioni  per  lo  svolgimento  della prova medesima per l'anno
scolastico 2008/2009.
  2.  Per l'anno scolastico 2008/2009, la seconda prova scritta degli
esami   di  Stato  dei  corsi  sperimentali  puo'  vertere  anche  su
disciplina  o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda verifiche scritte.
  La  disciplina  o  discipline oggetto di seconda prova scritta sono
indicate  nel  decreto  ministeriale  recante,  per l'anno scolastico
2008/2009, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato,
ove  necessario,  di  note  contenenti indicazioni sulle modalita' di
svolgimento della prova medesima.
  3.  Qualora  la  materia  oggetto  di  seconda prova scritta sia la
lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata
preveda  piu'  di una lingua, la scelta e' demandata al candidato, il
quale deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua straniera
diversa  da  quella  nella  quale  ha  svolto la seconda prova. Negli
istituti  tecnici  per il turismo la scelta della prova scritta e' da
circoscrivere  alle  due  lingue  per le quali il vigente ordinamento
espressamente contempla tale tipo di prova.
  4.  La  terza  prova  e'  predisposta  dalla commissione secondo le
modalita'  di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per
gli  istituti  professionali,  la  commissione  tiene  conto, ai fini
dell'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e capacita', delle
esperienze  realizzate  nell'area  di professionalizzazione, indicate
nel documento del consiglio di classe.
  5.  La  commissione  dispone  di  45 punti per la valutazione delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna
delle  prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito
un punteggio inferiore a 10.
  6.  Le  commissioni,  ai  fini della correzione della prima e della
seconda  prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui
al    decreto   ministeriale   n.   358/1998,   ferma   restando   la
responsabilita'  collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione
dei lavori per aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza
di  almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di
cui all'art. 13, comma 9.
  7.  Le  operazioni  di correzione delle prove scritte si concludono
con  la  formulazione  di  una proposta di punteggio in numeri interi
relativa  alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera  commissione  a maggioranza. Se sono proposti piu' di due
punteggi  e  non  sia  stata  raggiunta  la  maggioranza assoluta, la
commissione  vota  su proposte del presidente a partire dal punteggio
piu'  alto  proposto,  a  scendere.  Ove su nessuna delle proposte si
raggiunga  la  maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il
punteggio  risultante  dalla  media  aritmetica  dei punti proposti e
procede   all'eventuale   arrotondamento   al   numero   intero  piu'
approssimato. Di tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto
nel  verbale.  Non  e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei
singoli  componenti. Il verbale deve altresi' contenere l'indicazione
di  tutti  gli  elementi  utili  ai  fini  della  compilazione  della
certificazione  di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione
dell'incidenza  che  hanno  i  punteggi  assegnati alle singole prove
scritte  e  al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni
utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
  8.  Il punteggio complessivo delle prove scritte e' pubblicato, per
tutti  i  candidati  di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede
della  commissione  d'esame  un  giorno  prima della data fissata per
l'inizio  dello  svolgimento  del  colloquio  di  tale  classe. Vanno
esclusi  dal  computo  le  domeniche e i giorni festivi intermedi. E'
facolta'  di  ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere
il  punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra
tale  richiesta  entro  il  giorno  precedente la data fissata per il
colloquio del candidato interessato.
  9.  Nei  corsi  sperimentali  di ordinamento con prosecuzione dello
studio  della  lingua  straniera  nei licei classici e negli istituti
tecnici,  nonche'  in  quelli  dei licei scientifici e degli istituti
tecnici  in cui e' stata aggiunta una seconda lingua straniera, detta
disciplina puo' costituire oggetto d'esame sia in sede di terza prova
scritta  che  di  colloquio, se nella Commissione risulta presente il
docente  in  possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o
delle lingue straniere interessate.
  10.  Qualora  la  materia  interessata  al  corso  sperimentale  di
ordinamento  sia  oggetto  della seconda prova scritta (ad esempio la
matematica  del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la
prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
  11.  Per  l'anno  scolastico  2008-2009, i candidati provenienti da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
«Progetto  Sirio»  dell'istruzione  tecnica,  che,  in relazione alla
sperimentazione   stessa   e   in   presenza   di  crediti  formativi
riconosciuti  -  tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un
corso  di  studi  di  istruzione secondaria di secondo grado, lauree,
esami  di  abilitazione  all'esercizio  di libere professioni - siano
stati  esonerati,  nella  classe terminale, dalla frequenza di alcune
materie,  possono,  a  richiesta, essere esonerati dall'esame su tali
materie  nell'ambito  della terza prova scritta e del colloquio. Essi
dovranno, comunque, sostenere la prima e la seconda prova scritta.