Art. 16.
                              Colloquio

  1.  Il  colloquio  deve  svolgersi in un'unica soluzione temporale,
alla  presenza  dell'intera  commissione.  Non  possono  sostenere il
colloquio piu' candidati contemporaneamente.
  2.  Il  colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione
di  esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti  dal  candidato.  Rientra  tra  le  esperienze di ricerca e di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe.  Negli  indirizzi  musicali  dei licei pedagogici lo studente
puo'  iniziare  il  colloquio  mediante  l'esecuzione di un brano sul
proprio   strumento   musicale.  Preponderante  rilievo  deve  essere
riservato  alla  prosecuzione  del  colloquio,  che,  in  conformita'
dell'art.  1, capoverso art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2007,
n.  1,  deve  vertere  su  argomenti  di  interesse multidisciplinare
proposti  al  candidato  e  con  riferimento  costante  e rigoroso ai
programmi  e  al  lavoro  didattico  realizzato  nella classe durante
l'ultimo  anno  di  corso.  Gli  argomenti  possono essere introdotti
mediante  la  proposta di un testo, di un documento, di un progetto o
di  altra  questione  di  cui  il  candidato  individua le componenti
culturali,  discutendole.  E'  d'obbligo,  inoltre,  provvedere  alla
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
  3.  Il  colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare,
non  puo'  considerarsi  interamente  risolto  se  non  si sia svolto
secondo  tutte  le  fasi sopra indicate e se non abbia interessato le
diverse discipline.
  4.   A   tal   fine,   la  commissione  deve  curare  l'equilibrata
articolazione  e  durata  delle  diverse fasi del colloquio, che deve
riguardare  l'argomento  o  la  ricerca  o  il  progetto  scelti  dal
candidato,  la  discussione  degli  argomenti  attinenti  le  diverse
discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
  5.   Negli   Istituti   professionali,   la  commissione,  ai  fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza
il   colloquio,  tenendo  conto  anche  delle  esperienze  realizzate
nell'area   di  professionalizzazione,  indicate  nel  documento  del
consiglio di classe.
  6.  Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti
tecnici,  nei  quali, ai sensi della circolare ministeriale n. 15 del
31  gennaio  2007,  siano  stati  designati  commissari interni i tre
docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline,
si richiama l'obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione
numerica della commissione - non piu' di sei commissari - in tutte le
fasi  di  svolgimento  degli  esami  medesimi,  ivi  comprese  quella
relativa   alla   valutazione   delle  tre  prove  scritte  e  quella
dell'attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari
di  lingue  straniere,  fermo  restando  in relazione alle scelte dei
candidati  il  diretto  coinvolgimento di ciascuno di essi nell'esame
sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una
sola  proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo,
il  Presidente  assume  la proposta risultante dalla media aritmetica
dei  punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero piu'
approssimato.
  7.  Nei  predetti  corsi,  di  cui  al comma 6, ove il consiglio di
classe  proceda  alla designazione dei commissari di lingua straniera
secondo  le  disposizioni dettate con la circolare ministeriale n. 15
del  31  gennaio  2007,  lo  studente  sceglie la lingua straniera da
inserire  tra  le  materie  oggetto  del colloquio pluridisciplinare.
Diversamente,  ove  il  consiglio di classe proceda alla designazione
dei  commissari  di lingua straniera senza seguire le disposizioni di
cui  alla  predetta  circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio
tutte  le  discipline  linguistiche  studiate dai singoli candidati e
rappresentate in commissione.
  8.  La  commissione  d'esame dispone di 30 punti per la valutazione
del  colloquio.  Al  colloquio  giudicato sufficiente non puo' essere
attribuito un punteggio inferiore a 20.
  9.  La  commissione  procede  all'attribuzione  del  punteggio  del
colloquio  sostenuto  da  ciascun  candidato  nello stesso giorno nel
quale  il  colloquio  viene  espletato. Il punteggio viene attribuito
dall'intera   commissione  a  maggioranza,  compreso  il  presidente,
secondo  i  criteri  di valutazione stabiliti come previsto dall'art.
13,  comma  10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15,
comma 7.