Art. 16. Colloquio 1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio piu' candidati contemporaneamente. 2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente puo' iniziare il colloquio mediante l'esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformita' dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non puo' considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline. 4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte. 5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe. 6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l'obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione - non piu' di sei commissari - in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell'attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell'esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero piu' approssimato. 7. Nei predetti corsi, di cui al comma 6, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera secondo le disposizioni dettate con la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, lo studente sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le discipline linguistiche studiate dai singoli candidati e rappresentate in commissione. 8. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio inferiore a 20. 9. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.