Art. 17.
            Esami dei candidati in situazione di handicap

  1.  Ai  sensi  dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame,
sulla  base  della  documentazione  fornita  dal consiglio di classe,
relativa   alle  attivita'  svolte,  alle  valutazioni  effettuate  e
all'assistenza   prevista   per   l'autonomia   e  la  comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati
e  che  possono  consistere  nell'utilizzo  di  mezzi  tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti.  In  ogni caso le prove equipollenti devono consentire di
verificare   che   il  candidato  abbia  raggiunto  una  preparazione
culturale   e  professionale  idonea  per  il  rilascio  del  diploma
attestante  il  superamento  dell'esame. Per la predisposizione delle
prove  d'esame,  la  commissione  d'esame puo' avvalersi di personale
esperto;  per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario,
dei  medesimi  operatori  che  hanno  seguito l'alunno durante l'anno
scolastico.
  2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal  Ministero  anche  tradotti  in  linguaggio braille, ove vi siano
candidati   non  vedenti.  Per  i  candidati  che  non  conoscono  il
linguaggio  braille  la Commissione puo' provvedere alla trascrizione
del  testo  ministeriale  su  supporto  informatico, mediante scanner
fornito  dalla  scuola,  autorizzando anche la utilizzazione di altri
ausili   idonei,   abitualmente   in  uso  nel  corso  dell'attivita'
scolastica ordinaria.
  Per  i  candidati  ipovedenti  i  testi della prima e della seconda
prova  scritta  sono  trasmessi  in  formato ingrandito, su richiesta
dell'istituto  scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla
Struttura   tecnica   operativa   del  Ministero  la  percentuale  di
ingrandimento.
  3.  I  tempi  piu'  lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche  e  del  colloquio,  previsti dal comma 3 dell'art. 16 della
legge  n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un
maggior  numero  di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario
degli  esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della
gravita'  dell'handicap,  della  relazione  del  consiglio di classe,
delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,
puo'  deliberare  lo  svolgimento di prove scritte equipollenti in un
numero maggiore di giorni.
  4.   I   candidati   che   hanno   seguito  un  percorso  didattico
differenziato  e  sono  stati  valutati  dal  consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate,
coerenti   con  il  percorso  svolto  finalizzate  solo  al  rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  323/1998.  I testi delle prove scritte sono elaborati
dalle  commissioni,  sulla  base  della  documentazione  fornita  dal
consiglio   di   classe.   Per   detti   candidati,   il  riferimento
all'effettuazione  delle  prove  differenziate va indicato solo nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
  5.  Agli  alunni,  ammessi  dal  Consiglio  di  classe  a  svolgere
nell'ultimo   anno  un  percorso  di  studio  conforme  ai  programmi
ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione
positiva in sede di scrutinio finale, e' attribuito per il terzultimo
e  penultimo  anno  un  credito scolastico sulla base della votazione
riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale
dell'ultimo  anno  di  corso  si  applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 2.