Art. 18.
             Assenze dei candidati - Sessione suppletiva

  1.  Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita
fiscale  o  per  grave  documentato  motivo,  riconosciuto tale dalla
commissione,  si  trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare
alla  prove  scritte,  e'  data facolta' di sostenere le prove stesse
nella  sessione  suppletiva secondo il diario previsto dal precedente
art.  12,  comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della
prima  e  seconda  prova  scritta  si  seguono le modalita' di cui al
precedente art. 14.
  2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi  di  svolgimento  della seconda prova scritta hanno facolta' di
chiedere  di  essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive,
presentando  probante  documentazione  entro  il  giorno successivo a
quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e
gli  istituti  d'arte il termine e' fissato, per la seconda prova, al
giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
  3.  I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante
documentazione  entro  il giorno successivo a quello stabilito per la
prova  stessa.  Per la predisposizione dei testi della terza prova si
osservano  le  modalita' di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20
novembre 2000.
  4.  In  casi  eccezionali,  qualora non sia assolutamente possibile
sostenere  le  prove  scritte  nella  sessione  suppletiva secondo il
diario  previsto  dall'art.  12, comma 13, i candidati che si trovino
nelle  condizioni  di  cui  al  comma 1 possono chiedere di sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
  5.  La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da'
comunicazione  agli  interessati e al Direttore generale dell'ufficio
scolastico regionale competente.
  6.  Relativamente  ai  casi  di cui al comma 4, il Ministero, sulla
base  dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli uffici
scolastici  regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le
modalita' di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
  7.  La  commissione  puo'  disporre  che,  in  caso  di assenza dei
candidati  determinata  dagli  stessi  motivi  di  cui al comma 1, il
colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati
stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura
dei lavori della commissione fissato nel calendario.
  8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o
di  completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il
presidente,  con  propria  deliberazione,  stabilisce  in  qual  modo
l'esame  stesso  debba  proseguire  o essere completato, ovvero se il
candidato   debba  essere  rinviato  alle  prove  suppletive  per  la
prosecuzione o per il completamento.
  9.  Qualora  nello  stesso  istituto  operino  piu'  commissioni, i
candidati   alle   prove  scritte  suppletive  appartenenti  a  dette
commissioni   possono   essere   assegnati   dal  Direttore  generale
dell'ufficio    scolastico   regionale   ad   un'unica   commissione.
Quest'ultima  provvede  alle operazioni consequenziali e trasmette, a
conclusione   delle   prove,   gli   elaborati  alle  commissioni  di
provenienza  dei  candidati,  competenti  a  valutare  gli  elaborati
stessi.  Le  commissioni di provenienza dei candidati sono, altresi',
competenti nella formulazione e scelta della terza prova.