Art. 19.
                           Verbalizzazione

  1.  La commissione verbalizza tutte le attivita' che caratterizzano
lo  svolgimento  dell'esame nonche' l'andamento e le risultanze delle
operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
  2.  La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente
le  attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali si
perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna
commissione  possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella
sua  interezza  e  che  le  deliberazioni adottate siano pienamente e
congruamente motivate.