Art. 2.
                          Candidati interni

  1. Sono ammessi all'esame di Stato:
   a)  gli  alunni  delle  scuole  statali  e  paritarie  che abbiano
frequentato   l'ultimo   anno   di   corso,   siano   stati  valutati
positivamente  in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato
i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (legge 11
gennaio  2007,  n.  1,  art.  1,  capoverso  art. 2, comma 1). Per il
corrente  anno  scolastico,  gli  alunni devono aver saldato i debiti
contratti   nell'anno   scolastico   2006/2007  nel  passaggio  dalla
terzultima  alla penultima classe (art. 2, comma 1, e art. 3, comma 4
del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42);
   b)  gli  alunni  delle  scuole statali e paritarie che siano stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;
   c)  alle  stesse  condizioni e con i requisiti di cui alla lettera
a),  gli  alunni  delle  scuole pareggiate e legalmente riconosciute,
nelle  quali  continuano  a  funzionare  corsi di studio fino al loro
completamento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5
dicembre  2005,  n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27;
   d)  gli  alunni  delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute
che,  avendo  frequentato  la  penultima  classe di un corso di studi
avente  le  caratteristiche  di  cui al presente comma 1, lettera c),
siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.
  Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa,
si  intendono  valutati  positivamente gli alunni che nello scrutinio
finale dell'ultimo anno di corso conseguano almeno la media del «sei»
(art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42).
  Le  deliberazioni  di  non  ammissione  all'esame sono puntualmente
motivate.
  Nei  confronti  dei  candidati  valutati  positivamente  in sede di
scrutinio  finale,  il consiglio di classe, nell'ambito della propria
autonomia  decisionale,  adotta  liberamente  criteri  e modalita' da
seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.
  L'esito della valutazione e' pubblicato all'albo dell'istituto sede
d'esame,  con  la  sola indicazione «ammesso» o «non ammesso». I voti
attribuiti  in  ciascuna  disciplina  e sul comportamento, in sede di
scrutinio  finale,  sono  riportati  nelle  pagelle  e  nel  registro
generale dei voti.
  A  partire  dall'anno  scolastico  2008/2009,  la  valutazione  sul
comportamento    concorre,    unitamente   alla   valutazione   degli
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto,
ai  fini  dell'esame  del  corrente  anno  scolastico,  il  voto  sul
comportamento  incide  sulla  determinazione  del  credito scolastico
riferito  all'ultimo  anno  di  corso  e,  in  caso di ammissione per
abbreviazione,  su  quello riferito al penultimo anno. Esso comporta,
se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato (art.
2, comma 3, decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla
legge  30  ottobre  2008,  n.  169;  art.  2,  comma  3  del  decreto
ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5).
  2.   Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno,  il
corrispondente  esame  di Stato, gli studenti iscritti alle penultime
classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe
hanno  riportato  non  meno  di  otto decimi in ciascuna materia, che
hanno  seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di
secondo  grado  e  che  hanno riportato una votazione non inferiore a
sette  decimi  in  ciascuna  disciplina negli scrutini finali dei due
anni  antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei
due anni predetti. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati
esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche
dell'educazione fisica.
  La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della
penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per se', la
non  ammissione, per abbreviazione, all'esame di Stato (art. 2, comma
3,  del  decreto-legge  1°  settembre  2008, n. 137, convertito dalla
legge  30  ottobre  2008,  n.  169;  art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 gennaio 2009).
  3.   I   candidati   non   devono  essere  incorsi  nella  sanzione
disciplinare  della  non  ammissione all'esame di Stato, prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.
  4.  Le  sanzioni  per  le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni  d'esame  sono  inflitte  dalla  commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).