Art. 2. Candidati interni 1. Sono ammessi all'esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1). Per il corrente anno scolastico, gli alunni devono aver saldato i debiti contratti nell'anno scolastico 2006/2007 nel passaggio dalla terzultima alla penultima classe (art. 2, comma 1, e art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42); b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2; c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2. Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa, si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso conseguano almeno la media del «sei» (art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42). Le deliberazioni di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalita' da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione. L'esito della valutazione e' pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame, con la sola indicazione «ammesso» o «non ammesso». I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti. A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini dell'esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all'ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5). 2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica. La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per se', la non ammissione, per abbreviazione, all'esame di Stato (art. 2, comma 3, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 gennaio 2009). 3. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235. 4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).