Art. 20.
         Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

  1.  Ciascuna  commissione  d'esame  si  riunisce, per le operazioni
intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti,
subito  dopo  la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei
candidati  che  hanno  sostenuto  le  prove  scritte  nella  sessione
suppletiva.
  2.  A  ciascun candidato e' assegnato un voto finale complessivo in
centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione  d'esame  alle  prove  scritte e al colloquio e dei punti
relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
  3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100.
  4.  Fermo  restando  il  punteggio massimo di cento, la commissione
d'esame  puo'  motivatamente integrare, secondo i criteri determinati
ai  sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
15  punti  e  un  risultato  complessivo  nella prova d'esame pari ad
almeno  70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l'attribuzione
del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15,
comma  7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9. A coloro che conseguono il
punteggio   massimo   di   100  punti  senza  fruire  della  predetta
integrazione  puo'  essere  attribuita  la lode dalla Commissione. La
lode e' attribuita con l'unanimita' dei voti.
  5.  La  commissione  provvede, per la parte di sua competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di
cui  al  successivo comma 6. La menzione della lode va trascritta sul
modello  di  diploma  e sulla relativa certificazione integrativa. Le
attivita'  caratterizzanti  la  terza  area  dei corsi post-qualifica
degli  istituti  professionali  verranno  opportunamente indicate nel
certificato   allegato   al   diploma  tra  gli  «ulteriori  elementi
caratterizzanti il corso di studi seguito».
  6.  Il  modello  di  certificazione  e'  quello  di  cui al decreto
ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.
  7.  Al  termine  degli  esami,  ove sia possibile redigere in tempo
utile  i  diplomi,  la  commissione  puo' provvedere a consegnare gli
stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
  8.   I   presidenti   delle   commissioni,  sentiti  i  commissari,
predispongono,  prima della chiusura dei lavori la relazione prevista
dal  comma  2  dell'art.  14  del Regolamento per il successivo invio
all'Osservatorio  nazionale istituito presso l'Istituto nazionale per
la  valutazione  del Sistema dell'Istruzione. Alla relazione dovranno
essere  allegate  copie delle terze prove effettuate. La relazione va
portata  a  conoscenza  dei  commissari  ed eventualmente integrata a
richiesta dei singoli commissari.
  9.  Copia  della relazione di cui al comma precedente unitamente ad
osservazioni  sull'andamento  degli  esami  e  ad eventuali proposte,
appositamente  formulate  dal  presidente,  va  inviata al competente
Direttore  generale  dell'ufficio  scolastico  regionale  perche'  lo
stesso  possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione
allo svolgimento dell'esame stesso.
  10.  Ferma  restando la competenza dei presidenti delle commissioni
giudicatrici  al  rilascio  dei  diplomi,  nel  caso questi non siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame,  i  presidenti  medesimi  delegano  il  dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma
ed alla consegna dei diplomi stessi.
  11.  Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai
capi   degli  istituti  pareggiati  e  legalmente  riconosciuti  sono
legalizzate dal competente Direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale  ai  sensi  dell'art.  32  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
  12.  A  richiesta  degli  interessati  sono rilasciati certificati,
senza  limitazione  di  numero, dai dirigenti degli Istituti Statali,
paritari,  pareggiati  o legalmente riconosciuti, presso i quali sono
depositati  gli  atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Tali  certificati  sono  considerati  validi  anche  per l'iscrizione
all'Universita',  purche'  successivamente  sostituiti,  a cura degli
interessati stessi, con il diploma originale.
  13.  In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esame  di  stato,  il  dirigente  scolastico  rilascia copia del
certificato,  con  l'annotazione  che  si tratta di copia sostitutiva
dell'originale.
  14.  In  ogni  caso  valgono  disposizioni  di  cui  al  Capo III -
semplificazione della documentazione amministrativa - del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.