Art. 21.
                     Pubblicazione dei risultati

  Conformemente  al  parere  del  Garante  per la protezione dei dati
personali,  di  cui  alla  nota  prot.  7277/62850 del 31 marzo 2009,
espresso su richiesta di questo Ministero:
   1.  L'esito  dell'esame  con  l'indicazione  del  punteggio finale
conseguito,  inclusa  la menzione della lode qualora attribuita dalla
Commissione,   e'   pubblicato,  per  tutti  i  candidati,  nell'albo
dell'istituto  sede  della commissione, con la sola indicazione della
dizione  ESITO  NEGATIVO  nel  caso di mancato superamento dell'esame
stesso.
   2.  Il  punteggio  finale  deve  essere  riportato,  a  cura della
Commissione,  sulla  scheda  di  ciascun  candidato  e  sui  registri
d'esame.
   3.  Per  i  candidati  di cui all'art. 17, comma 4, il riferimento
all'effettuazione   delle   prove  differenziate  va  indicato  (come
precisato nel suddetto comma 4, art. 17) solo nell'attestazione e non
nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.