Art. 21. Pubblicazione dei risultati Conformemente al parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla nota prot. 7277/62850 del 31 marzo 2009, espresso su richiesta di questo Ministero: 1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. 2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame. 3. Per i candidati di cui all'art. 17, comma 4, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato (come precisato nel suddetto comma 4, art. 17) solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.