Art. 22.
               Versamento tassa erariale e contributo

  1.  Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella
misura  richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto,
e'  dovuto  esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con
prove pratiche di laboratorio.
  2.  La  misura  del  contributo,  pur  nel  rispetto delle autonome
determinazioni  ed  attribuzioni  delle  istituzioni  scolastiche sia
statali   che   paritarie,   deve,  comunque,  essere  stabilita  con
riferimento  ai  costi effettivamente sostenuti per le predette prove
di laboratorio.
  3.  Il  pagamento  della  tassa  erariale,  nonche'  dell'eventuale
contributo,  deve  essere  effettuato  e  documentato all'istituto di
assegnazione  dei  candidati,  successivamente alla definizione della
loro sede d'esame da parte del competente Direttore generale.
  4.  In  caso  eventuale  di  cambio di assegnazione di istituto, il
contributo  gia'  versato  viene  trasferito,  a  cura  del primo, al
secondo  istituto,  con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto
abbia  deliberato  un  contributo  maggiore,  ovvero  con  diritto  a
rimborso   parziale  ove  il  contributo  richiesto  sia  di  entita'
inferiore.