Art. 24.
            Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

  1.  Gli  atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato
devono   essere   consegnati,  con  apposito  verbale,  al  dirigente
scolastico,  o  a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, e' responsabile
della  loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e
dell'eventuale  apertura  del  plico  sigillato che contiene gli atti
predetti e che e' custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal
caso  il  dirigente  scolastico,  alla  presenza  di  personale della
scuola,  procede  all'apertura  del  plico  stesso redigendo apposito
verbale  sottoscritto  dai  presenti,  che  verra' inserito nel plico
stesso da sigillare immediatamente.
  2.  Ai  fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme
dettate  dalla  precitata  legge  7  agosto1990, n. 241, e successive
disposizioni.