Art. 26.
                  Esami nella regione Valle d'Aosta
                e nella provincia autonoma di Bolzano

  1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
alla  presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il
Regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 7
gennaio  1999,  n.  13,  recante  la disciplina delle modalita' e dei
criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione,
ai  sensi  dell'art.  21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n.
59,  e  successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta
di  francese  disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n.
52.
  2. Nella provincia autonoma di Bolzano, le modalita' di svolgimento
della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal
decreto  del  presidente  della  provincia  n.  14 del 7 aprile 2005,
avente  per  oggetto:  «Modifica  del regolamento di esecuzione sugli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige».