Art. 3. Candidati esterni 1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che: a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico; b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta'; c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore; d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale; e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualita' di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati. 2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente; b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'eta'; c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3; d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti; e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualita' di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati. 3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresi', di aver svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attivita' caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni e' ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento. 4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneita' a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non piu' esistenti (amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l'indirizzo giuridico-economico-aziendale dell'attuale ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di idoneita' o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, esame preliminare sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneita' alla classe successiva nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. 5. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istituto tecnico per le attivita' sociali - indirizzo dirigenti di comunita' e di istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attivita' sociali - indirizzo dirigenti di comunita', il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia e' consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale. Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneita', tale carenza non e' ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia. 6. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo o livello equivalente, e' subordinata, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3, al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza. 7. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dall'art. 64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, e al D.I. 29 novembre 2007. 8. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7, l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualita' di candidati esterni, previo superamento, qualora non abbiano conseguito la promozione o l'idoneita' all'ultima classe, dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l'intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008). 9. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. 10. Non e' consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo. 11. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati esterni hanno facolta' di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l'ammissione nelle commissioni del citato indirizzo «Sirio», i medesimi sostengono l'esame di Stato sui programmi del corso ordinario. 12. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate (es. P.N.I.), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.