Art. 3.
                          Candidati esterni

  1.  Sono  ammessi  all'esame di Stato, alle condizioni previste dal
presente articolo coloro che:
   a)  compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui  si  svolge  l'esame  e  dimostrino di aver adempiuto all'obbligo
scolastico;
   b)  siano  in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria
di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata
del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';
   c)  compiano  il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui  si  svolge  l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
   d)  siano  in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso  di  studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale;
   e)  abbiano  cessato  la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
  Gli   alunni  delle  classi  antecedenti  l'ultima,  che  intendano
partecipare  agli  esami  di  Stato in qualita' di candidati esterni,
devono  aver  cessato  la  frequenza  prima  del  15  marzo  e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
  2.  Sono  ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
   a)  compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui  si  svolge  l'esame  e  siano  in possesso da almeno un anno del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
   b)  siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di
licenza  da  un  numero di anni almeno pari a quello della durata del
corso prescelto indipendentemente dall'eta';
   c)  compiano  il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui  si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla
presentazione  di  qualsiasi  titolo  di studio inferiore, compresi i
diplomi,  rispettivamente,  di qualifica e di licenza corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3;
   d)  siano  in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso  di  studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondenti;
   e)  abbiano  cessato  la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
  Gli   alunni  delle  classi  antecedenti  l'ultima,  che  intendano
partecipare  agli  esami  di  Stato in qualita' di candidati esterni,
devono  aver  cessato  la  frequenza  prima  del  15  marzo  e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
  3.  I  candidati  agli  esami  negli  istituti  professionali,  ivi
compresi  quelli  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  debbono
documentare,  altresi',  di  aver  svolto  esperienze  di  formazione
professionale  o  lavorative  coerenti,  per  durata e contenuto, con
quelle  previste  dall'ordinamento  del  tipo  di  istituto nel quale
svolgono  l'esame.  Le  esperienze  di  formazione  o lavorative sono
riferite  allo  specifico  indirizzo  dell'istituto;  in particolare,
l'esperienza    lavorativa    deve    consistere    in   un'attivita'
caratterizzata    da    contenuti   non   esclusivamente   esecutivi.
L'esperienza  lavorativa  deve  risultare,  se  subordinata,  da  una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla   presente   ordinanza   e,   se  di  altra  natura,  da  idonea
documentazione.   Per   comprovare  le  esperienze  di  formazione  o
lavorative   svolte   presso  pubbliche  amministrazioni  e'  ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  conforme  al  modello  allegato,  prodotta  ai  sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La disposizione
di  cui  al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei
corsi post-qualifica ad esaurimento.
  4.  I  candidati  esterni  agli  esami di Stato di istituto tecnico
commerciale,  se  in  possesso  di  promozione  o  idoneita' a classe
terminale   dei   seguenti  indirizzi  ad  oggi  non  piu'  esistenti
(amministrativo,  mercantile, commercio con l'estero, amministrazione
industriale)   possono  sostenere  le  prove  degli  esami  di  Stato
unicamente per l'indirizzo giuridico-economico-aziendale dell'attuale
ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di
idoneita'  o  promozione  a classe non terminale, sostengono, invece,
esame  preliminare  sulle  materie dell'anno o degli anni per i quali
non   siano  in  possesso  di  promozione  o  idoneita'  alla  classe
successiva  nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo
anno.
  5.   E'  consentito  ai  candidati  esterni  agli  esami  di  Stato
conclusivi  dei  corsi di studio di istituto tecnico per le attivita'
sociali  - indirizzo dirigenti di comunita' e di istituto tecnico per
il   turismo,   i   quali,  per  motivi  di  impedimento  debitamente
comprovati,  non  abbiano,  rispettivamente,  svolto  il tirocinio di
psicologia  e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere
ugualmente  gli  esami  di  Stato  stessi. Il mancato svolgimento del
tirocinio  e  la  mancata  effettuazione  della  pratica  di  agenzia
dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma
prevista  dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato
di istituto tecnico per le attivita' sociali - indirizzo dirigenti di
comunita',  il  mancato  svolgimento  del  tirocinio  di psicologia e
pedagogia  e'  consentito  solo con riferimento al segmento formativo
proprio della classe terminale.
  Per  i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari
di  quelli  che  sostengono  esami  di idoneita', tale carenza non e'
ammessa  in  relazione  agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta
classe),  anche  atteso che il superamento di detti esami costituisce
titolo  di  frequenza  di  una  classe che, come da programma, ha nel
tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.
  6.  L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione  o  idoneita' all'ultima classe, anche riferita a un corso
di  studi  di  un  Paese  appartenente  all'Unione  europea di tipo o
livello  equivalente, e' subordinata, ai sensi della legge 11 gennaio
2007,  n.  1,  art.  1,  capoverso  art.  2,  comma 3, al superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
  7.  I  candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione europea,
che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe
di  un  corso  di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere  l'esame  di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2,
lettere  a),  c), d), previo superamento dell'esame preliminare sulle
materie  previste  dal  piano  di  studi dell'anno o degli anni per i
quali  non  siano  in possesso della promozione o dell'idoneita' alla
classe  successiva,  nonche'  su  quelle  previste dal piano di studi
dell'ultimo   anno.   Il   requisito   dell'adempimento  dell'obbligo
scolastico,  di  cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende
soddisfatto  con  la  frequenza  di  un  numero di anni di istruzione
almeno   pari   a   quello  previsto  dall'ordinamento  italiano  per
l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione di cui all'art. 1, comma
622  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
modificato  dall'art.  64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n.
133,  al  decreto  ministeriale  22 agosto 2007, n. 139, e al D.I. 29
novembre 2007.
  8.  I  candidati  non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che
abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni
scolastiche  italiane  all'estero  classi di istruzione secondaria di
secondo  grado,  possono  sostenere,  ai sensi della legge 11 gennaio
2007,  n.  1,  art.  1,  capoverso art. 2, comma 7, l'esame di Stato,
nelle  ipotesi  previste  dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in
qualita'  di  candidati  esterni,  previo  superamento,  qualora  non
abbiano  conseguito  la  promozione  o l'idoneita' all'ultima classe,
dell'esame  preliminare  di  cui all'art. 7 della presente ordinanza.
Sono  fatti  salvi  eventuali  obblighi  internazionali (ivi compresa
l'intesa  tra  Italia  e  Svizzera,  di  cui  allo scambio di lettere
firmato  a  Roma  il 12 ottobre 2006, entrata in vigore il 15 gennaio
2008).
  9.  Non  sono  ammessi  agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio.
  10.  Non  e'  consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.
  11.  I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti  statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di
ordinamento  e  struttura.  In  tal caso, i candidati medesimi devono
sostenere  gli  esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui programmi
relativi    all'indirizzo    sperimentale    prescelto   e   presente
nell'istituto  scolastico  sede  d'esame. Nel caso di assegnazione ad
istituti  statali  o  paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali
linguistici,  i  candidati  esterni  hanno  facolta' di sostenere gli
esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi  approvati con
decreto  ministeriale  31  luglio  1973  oppure  su  quelli del corso
sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.
  I  candidati  esterni  non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi   sperimentali   ove  e'  attivato  il  c.d.  «Progetto  Sirio»
dell'istruzione  tecnica.  Qualora  ne  fosse consentita l'ammissione
nelle commissioni del citato indirizzo «Sirio», i medesimi sostengono
l'esame di Stato sui programmi del corso ordinario.
  12.  Negli  istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo
ordinamento  o  «non  assistite»  (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni  «assistite»  dette  anche coordinate (es. P.N.I.), i
candidati  esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione
agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.