Art. 4. Sedi degli esami 1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato. 2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari. 3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. 4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'unico organo individuato dalla legge come competente. Cosi' parimenti procederanno gli uffici scolastici regionali, trasmettendo sollecitamente al competente ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute. La mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. 5. I direttori generali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami - compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I direttori generali danno comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo dirigenti di comunita' presso gli istituti tecnici per le attivita' sociali e per l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e 21. 6. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non piu' di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, comma 2), verificano in primo luogo che, con l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge citata n. 1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettivita' dell'istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti, anche di classi non terminali del medesimo istituto, per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. I direttori generali regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza. 7. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei trentacinque candidati per classe, il direttore generale puo' costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potra' essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni. Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potra' essere costituita, presso le istituzioni scolastiche statali, esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale. 8. In particolare, nell'assegnazione delle domande dei candidati esterni, i direttori generali, seguono la procedura di cui alla circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007, come modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008, rispettando, inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede, sempre ai sensi della citata circolare ministeriale n. 90/2007, come modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008, alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie. Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande ne' agli istituti richiesti ne' ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i direttori generali regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialita' di cui al decreto-legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Da ultimo, nell'impossibilita' di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura gia' utilizzata precedentemente. Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro ufficio scolastico regionale per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato. 9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame. 10. Il candidato esterno che abbia necessita' di sostenere l'esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica, dovra' presentare al direttore generale dell'ufficio scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale di cui al decreto-legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' parentale. Il direttore generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sara' data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione all'effettuazione degli esami fuori regione al direttore generale dell'ufficio scolastico della regione ove e' ubicata la localita' indicata dal candidato, informandone l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione della domanda. L'interessato e' informato dell'istituto di assegnazione. 11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o gia' esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravita' ed eccezionalita', abbia necessita' di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovra' presentare al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto-legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' parentale. Il direttore generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sara' data comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato. 12. Il Capo dell'Istituto al quale e' stata assegnata l'istanza, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 13. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d'esame sono assegnati non piu' di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, comma 2) verifica in primo luogo che, con l'accoglimento di domande di candidati esterni - assegnati all'Istituto da parte del direttore generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 147/2007 - non venga superato il limite massimo, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale. 14. Il Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e' tenuto a verificare la completezza e la regolarita' delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. 15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale. 15.1. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia. 15.2 In tale situazione, i Direttori generali degli uffici scolastici regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base: - alla piu' elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni; - alla maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni. I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell'istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita' di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. Il Dirigente scolastico comunica al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale le materie per le quali non e' stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale dovra' reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno. Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico puo' nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale le materie per le quali non e' stato possibile procedere ad alcuna designazione. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale dovra' reperire i commissari mancanti. Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame. Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell'istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell'istituto, deve essere apposta la specifica “Solo sede d'esame”. Resta fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale da' comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruita' dei programmi di esame presentati dai candidati, l'Istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l'esame. 16. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati, sempreche' non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. 17. I Direttori generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunita', le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. 18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e' individuata dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami. 19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. 20. Candidati esterni agli esami per l'indirizzo di Dirigente di comunita' 20.1 - Presentazione delle domande Gli interessati presentano domanda al direttore generale dell'ufficio scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attivita' sociali, con lo specifico indirizzo («Dirigente di comunita'») e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza. 20.2 - Modalita' di assegnazione Il direttore generale procede all'assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali soprariportate e delle indicazioni di cui alla circolare ministeriale n. 90/2007, come modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Puo' costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni. 20.3 - Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede d'esame. Nel caso di impossibilita' di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attivita' Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il direttore generale individua quale sede di esame uno o piu' istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche: 1) ITAS con lo specifico indirizzo («Dirigenti di comunita'»), senza classi terminali; 2) ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali; 3) altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico. Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il direttore generale, d'intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente: - la piu' elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni; - la maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato; - la materiale capienza dei locali. Dopo avere cosi' individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il direttore generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge. Ai candidati e' data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione. 20.4 - Programma d'esame Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunita' il punto di riferimento per i programmi e' costituito dall'attivita' didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio. Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento e' individuata dal Dirigente scolastico. Per i candidati esterni che sostengono, invece, l'esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra e' costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet: http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato - quadro normativo 1999/2000). 20.5 - Diplomi e certificazioni Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto, recheranno l'apposizione specifica: «Solo sede d'esame». Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI - SPECIALIZZAZIONE: DIRIGENTE DI COMUNITA'. 21. Corsi ad indirizzo linguistico I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore generale dell'ufficio scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. Il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l'ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza. Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettivita' negli altri licei linguistici del comune di residenza, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico. Nel caso in cui cio' non sia possibile, l'assegnazione e' disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettivita' negli altri licei linguistici della provincia, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico. Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il direttore generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facolta' di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.