Art. 4.
                          Sedi degli esami

  1.  Sono  sedi  degli  esami  per  i candidati interni gli istituti
statali,  gli  istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettere  c)  e d), gli istituti pareggiati e
legalmente  riconosciuti  da essi frequentati. Per gli alunni interni
la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato.
  2.  Per  i  candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362,
comma  3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli
istituti paritari.
  3.  Ai  candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione
in  scuole o corsi privati e' fatto divieto di sostenere gli esami in
scuole  paritarie  che  dipendano  dallo  stesso  gestore  o da altro
gestore avente comunanza di interessi.
  4.  Per  i  candidati  esterni  gli istituti statali e gli istituti
paritari  sedi  di  esame sono quelli ubicati nel comune di residenza
ovvero,  in  caso  di  assenza  nel  comune  dell'indirizzo di studio
indicato  nella  domanda,  nella  provincia, e, nel caso di ulteriore
assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto
dall'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito   dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.  176.  Le  relative
documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati
direttamente  al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno
tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.
  Gli  istituti  scolastici,  statali  o paritari, che impropriamente
dovessero  ricevere  istanze di partecipazione agli esami di Stato da
parte   dei   candidati  esterni,  hanno  l'obbligo  di  trasmetterle
immediatamente   all'unico   organo   individuato  dalla  legge  come
competente.   Cosi'  parimenti  procederanno  gli  uffici  scolastici
regionali,   trasmettendo   sollecitamente   al   competente  ufficio
scolastico regionale le domande impropriamente ricevute.
  La  mancata  osservanza della disposizione di cui all'art. 1, comma
2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge
25  ottobre  2007,  n. 176, preclude l'ammissione all'esame di Stato,
fatte  salve  le  responsabilita'  penali,  civili e amministrative a
carico   dei   soggetti   preposti   alle   istituzioni   scolastiche
interessate.
  5.  I  direttori  generali, verificato il possesso dei requisiti di
ammissione  agli  esami  - compreso il requisito della residenza, che
deve  essere  comprovato  secondo  le  norme  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 445/2000 - provvedono ad assegnare i
candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi
sede  nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di
assenza  nel  comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda,
nella  provincia  e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo
indirizzo,  nella  regione.  I direttori generali danno comunicazione
agli   interessati  dell'esito  della  verifica,  indicando  in  caso
positivo, la scuola di assegnazione.
  Per  i  candidati  esterni  agli  esami  di  Stato  per l'indirizzo
dirigenti  di  comunita' presso gli istituti tecnici per le attivita'
sociali  e per l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui
al presente articolo, commi 20 e 21.
  6.  I  direttori generali degli uffici scolastici regionali, tenuto
conto  che  ad  ogni  singola  classe  sono  assegnati  non  piu'  di
trentacinque  candidati  (legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  art.  1,
capoverso  art.  4,  comma  2),  verificano  in  primo luogo che, con
l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il
limite,  previsto dall'art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge
citata  n.  1/2007,  del  cinquanta  per cento dei candidati interni.
Valutano,  poi,  l'esistenza di idonea ricettivita' dell'istituto, in
relazione  al  numero  delle classi terminali dell'indirizzo di studi
richiesto,  alla  materiale capienza dei locali e alla presenza di un
numero  sufficiente  di  docenti,  anche  di classi non terminali del
medesimo  istituto,  per  l'effettuazione degli esami preliminari e/o
per la formazione delle commissioni.
  I  direttori  generali  regionali  verificano  che gli istituti non
utilizzino  locali  esterni  alla  scuola,  per i quali non sia stata
predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle
prove  di  esame  e  per  i  quali  non  siano presenti le necessarie
garanzie di sicurezza.
  7.  Nel  caso  non  risulti possibile assegnare i candidati esterni
agli  istituti  statali  o  paritari nel rispetto del vincolo del 50%
degli  esterni  rispetto  agli interni e del vincolo dei trentacinque
candidati  per  classe,  il  direttore  generale puo' costituire (nel
rispetto     del    vincolo    di    trentacinque    candidati    per
classe/commissione)  commissioni  con un numero maggiore di candidati
esterni   ovvero,   esclusivamente   presso  istituzioni  scolastiche
statali,   commissioni   apposite  con  soli  candidati  esterni.  In
particolare,  presso  ciascuna  istituzione scolastica statale potra'
essere  costituita  soltanto una classe/commissione di soli candidati
esterni.
  Una  ulteriore  classe/commissione di soli candidati esterni potra'
essere     costituita,     presso    le    istituzioni    scolastiche
statali, esclusivamente  in  presenza  di  corsi di studio a scarsa e
disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
  8.  In  particolare,  nell'assegnazione delle domande dei candidati
esterni,  i  direttori  generali,  seguono  la  procedura di cui alla
circolare  ministeriale  n.  90  del 26 ottobre 2007, come modificata
dalla   circolare   ministeriale   n.   77  del  25  settembre  2008,
rispettando,  inizialmente,  l'ordine  delle  preferenze espresse dai
candidati esterni a livello comunale.
  Nel  caso  in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione
agli  istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo
indirizzo  di studi prescelto dall'interessato, si procede, sempre ai
sensi della citata circolare ministeriale n. 90/2007, come modificata
dalla  circolare  ministeriale  n.  77  del  25  settembre 2008, alla
ripartizione  delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali
o paritarie.
  Qualora  non sia possibile, comunque, assegnare le domande ne' agli
istituti  richiesti  ne'  ad altri istituti dello stesso indirizzo di
studi  in  ambito  comunale  ovvero  manchi la tipologia richiesta, i
direttori  generali  regionali  procedono  ad assegnare le domande in
ambito  provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati
esterni  ed il criterio della territorialita' di cui al decreto-legge
n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
  Da  ultimo,  nell'impossibilita' di accogliere le domande in ambito
provinciale,  si  passa  all'ambito  regionale,  seguendo  la  stessa
procedura gia' utilizzata precedentemente.
  Nell'ipotesi  in  cui  non  risulti  esistente  in ambito regionale
l'indirizzo  di  studi  prescelto, il direttore generale dell'ufficio
scolastico  regionale  della  regione  di  residenza  del candidato -
acquisita  ogni  utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad
altro  ufficio  scolastico  regionale  per  l'assegnazione  di  sede,
dandone comunicazione all'interessato.
  9.  I  candidati  esterni  sostengono  gli  esami  preliminari, ove
prescritti,  presso  le  istituzioni  scolastiche loro assegnate come
sedi di esame.
  10.  Il candidato esterno che abbia necessita' di sostenere l'esame
di  Stato  in  un comune di regione diversa da quella della residenza
anagrafica,  dovra'  presentare  al  direttore  generale dell'ufficio
scolastico  della  regione  ove  ha  la residenza anagrafica apposita
richiesta   con   unita   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n.  445/2000,  da  cui risulti la situazione personale che giustifica
l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale
di  cui  al  decreto-legge  n.  147/2007,  convertito  dalla legge 25
ottobre  2007,  n.  176. Nella richiesta sono individuati il comune e
l'istituto  dove  il candidato intende sostenere l'esame (comprese le
prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato
e'  minorenne,  la  dichiarazione  e' resa dall'esercente la potesta'
parentale.
  Il  direttore  generale  valuta le motivazioni addotte. Nel caso di
valutazione  negativa,  ne sara' data comunicazione al candidato. Nel
caso  di  valutazione  positiva,  il  direttore generale dell'ufficio
scolastico   regionale  comunica  l'autorizzazione  all'effettuazione
degli   esami   fuori  regione  al  direttore  generale  dell'ufficio
scolastico  della  regione  ove  e' ubicata la localita' indicata dal
candidato,  informandone  l'interessato,  e  trasmettendo la relativa
domanda.  Il  direttore  generale  dell'ufficio  scolastico regionale
ricevente  l'autorizzazione  provvede all'assegnazione della domanda.
L'interessato e' informato dell'istituto di assegnazione.
  11.   Qualora  il  candidato  esterno,  per  situazioni  personali,
sopravvenute  o  gia'  esistenti al momento della presentazione della
domanda,   connotate   dal   carattere   dell'assoluta   gravita'  ed
eccezionalita',  abbia necessita' di sostenere l'esame di Stato in un
comune  o  provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma
della  propria  regione,  dovra'  presentare  al  direttore  generale
dell'ufficio   scolastico  regionale  apposita  richiesta  con  unita
dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti
la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo
previsto  dal  decreto-legge  n.  147/2007, convertito dalla legge 25
ottobre  2007,  n.  176,  di  sostenere  gli esami presso istituzioni
scolastiche  statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.
Nella  richiesta  sono  individuati  il  comune  e l'istituto dove il
candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e
l'indirizzo  di  studio  prescelto.  Se il candidato e' minorenne, la
dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' parentale.
  Il  direttore  generale  valuta le motivazioni addotte. Nel caso di
valutazione negativa, ne sara' data comunicazione al candidato con la
precisazione  dell'istituto  di assegnazione. Nel caso di valutazione
positiva,  il  direttore  generale  dell'ufficio scolastico regionale
assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria
regione  di  competenza,  trasmettendo,  contestualmente, la relativa
domanda e informandone l'interessato.
  12. Il Capo dell'Istituto al quale e' stata assegnata l'istanza, ha
l'obbligo,  ai  sensi  dell'art. 71 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
  13.  Il  Dirigente  scolastico,  tenuto  conto  che ad ogni singola
classe/commissione  d'esame  sono  assegnati non piu' di trentacinque
candidati  (legge  11  gennaio  2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4,
comma  2)  verifica in primo luogo che, con l'accoglimento di domande
di  candidati esterni - assegnati all'Istituto da parte del direttore
generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 147/2007
-  non  venga  superato  il  limite  massimo,  previsto  dall'art. 1,
capoverso  art.  4, comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per
cento  rispetto  al  numero  dei candidati interni di ciascuna classe
terminale.
  14.  Il Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e' tenuto a
verificare  la  completezza  e  la  regolarita'  delle  domande e dei
relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il
candidato  a  perfezionare  la  domanda. Il predetto adempimento deve
essere   effettuato   prima  della  formulazione  delle  proposte  di
configurazione delle commissioni di esame.
  15.  Indirizzi  di  studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul
territorio nazionale.
  15.1.  Qualora,  per  l'esiguita'  del  numero  di  istituti  dello
specifico  indirizzo  e per la disomogenea distribuzione degli stessi
sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in
eccedenza  dei  candidati  esterni  ad  altri  istituti  dello stesso
indirizzo  del  comune,  della provincia o della regione, i Direttori
Generali  regionali  dispongono che gli eventuali esami preliminari e
le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole
statali,  anche  di  tipo  ed  ordine  diverso,  del  comune  o della
provincia.
  15.2   In  tale  situazione,  i  Direttori  generali  degli  uffici
scolastici   regionali  procedono  alla  configurazione  di  apposite
commissioni  con  soli  candidati  esterni, individuando gli istituti
statali in base:
   - alla  piu'  elevata coincidenza di classi di concorso di docenti
anche  di  classi  non terminali presenti nell'istituto, in relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
   - alla  maggiore  possibilita' di utilizzo di docenti delle classi
di  concorso  necessarie,  anche appartenenti a classi non terminali,
del  medesimo  istituto  o di altri in ambito provinciale. Si precisa
che  presso  ciascuna  istituzione  scolastica statale possono essere
istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.
  I  commissari  interni  sono  designati  dal  dirigente  scolastico
dell'istituto  statale,  al  quale  sono  state trasmesse le domande,
secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita'
di  nomina,  di  designazione  e  di  sostituzione  dei componenti le
commissioni  d'esame,  prioritariamente  utilizzando  i docenti delle
classi  terminali  e  non terminali dello stesso istituto. In caso di
assoluta  necessita',  il medesimo dirigente scolastico designa anche
personale  incluso  nelle  graduatorie  d'istituto  degli aspiranti a
supplenze.
  Il Dirigente scolastico comunica al direttore generale dell'ufficio
scolastico  regionale  le materie per le quali non e' stato possibile
procedere   ad   alcuna  designazione  del  commissario  interno.  Il
direttore  generale dell'ufficio scolastico regionale dovra' reperire
i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente
per la prova scritta affidata a commissario interno.
  Il  Presidente  e  i commissari esterni sono nominati dal direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale.
  Per  gli  esami  preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono
state  trasmesse  le  domande  procede  alla costituzione di apposite
commissioni   d'esame,   composte   dai   docenti   delle  discipline
dell'ultimo  anno  e,  se necessario, dai docenti delle materie degli
anni   precedenti.   Nelle   predette   commissioni   sono   nominati
prioritariamente  docenti  dello stesso istituto. In caso di assoluta
necessita',  il  medesimo  dirigente  scolastico  puo' nominare anche
personale  incluso  nelle  graduatorie  d'istituto  degli aspiranti a
supplenza.  Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze
brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto
il   compenso  previsto  per  gli  esami  preliminari.  Il  Dirigente
scolastico  comunica  al  direttore  generale dell'ufficio scolastico
regionale le materie per le quali non e' stato possibile procedere ad
alcuna  designazione.  Il  direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale dovra' reperire i commissari mancanti.
  Le  commissioni  di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame.
  Il   rilascio   di  certificazioni  rientra  nella  competenza  del
Dirigente   scolastico   dell'istituto  statale  presso  il  quale  i
candidati  esterni  hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui
diplomi,   accanto  alla  denominazione  dell'istituto,  deve  essere
apposta la specifica “Solo sede d'esame”. Resta fermo che
il  rilascio  del  diploma  compete  al  Presidente della commissione
ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.
  Il   direttore   generale  dell'ufficio  scolastico  regionale  da'
comunicazione  agli  interessati  dell'istituto  al  quale sono stati
assegnati.  Al  fine di valutare la congruita' dei programmi di esame
presentati  dai  candidati,  l'Istituto  di assegnazione acquisisce i
programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il
quale il candidato intende sostenere l'esame.
  16.  I  candidati  provenienti  da uno stesso istituto privato sono
assegnati,  sempreche'  non  si  arrechi  pregiudizio  alla  corretta
organizzazione  e  al regolare svolgimento degli esami, possibilmente
allo  stesso  istituto,  tenendo presente che i candidati esterni che
abbiano  compiuto  la loro preparazione in scuole o corsi privati non
possono  sostenere  gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo
stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
  17.  I  Direttori  generali  regionali  valutano  le  richieste  di
effettuazione  delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica (per i
candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove
ne  ravvisino  l'opportunita', le commissioni a spostarsi anche fuori
provincia   o  regione.  In  tale  ipotesi,  le  prove  scritte  sono
effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
  18.  Per  i  candidati non residenti in Italia, la sede di esame e'
individuata  dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami.
  19.  I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
  20.  Candidati  esterni  agli esami per l'indirizzo di Dirigente di
comunita'
  20.1 - Presentazione delle domande
  Gli   interessati   presentano   domanda   al   direttore  generale
dell'ufficio  scolastico della regione di residenza, con indicazione,
in  ordine  preferenziale,  delle  istituzioni scolastiche, statali o
paritarie,  di  istituto  tecnico  per  le  attivita' sociali, con lo
specifico   indirizzo   («Dirigente   di  comunita'»)  e  con  classi
terminali, ubicato nella regione di residenza.
  20.2 - Modalita' di assegnazione
  Il  direttore  generale  procede all'assegnazione delle domande nel
rispetto   delle   indicazioni   generali   soprariportate   e  delle
indicazioni  di  cui  alla  circolare  ministeriale  n. 90/2007, come
modificata  dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008,
osservando  il  limite  di  trentacinque  candidati  per classe. Puo'
costituire  commissioni  di  soli  candidati  esterni,  ma unicamente
presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.
  20.3  -  Individuazione  a  livello  provinciale dell'istituto sede
d'esame.
  Nel  caso  di  impossibilita' di assegnazione di tutte le domande a
Istituto  Tecnico  per  le  Attivita' Sociali (ITAS) con lo specifico
indirizzo  e  con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il
direttore  generale individua quale sede di esame uno o piu' istituti
statali per provincia con le seguenti caratteristiche:
   1)  ITAS  con  lo  specifico indirizzo («Dirigenti di comunita'»),
senza classi terminali;
   2)  ITAS  privo  dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi
attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di
classi terminali;
   3) altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.
  Per  l'individuazione  di  altro istituto, di diverso tipo o ordine
scolastico,   il   direttore  generale,  d'intesa  con  il  Dirigente
scolastico interessato, tiene presente:
   -  la  piu'  elevata  coincidenza di classi di concorso di docenti
anche  di  classi  non terminali presenti nell'istituto, in relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
   -  la maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di
concorso  necessarie,  anche appartenenti a classi non terminali, del
medesimo  istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente
incluso  nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito
provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli
esami preliminari e per gli esami di Stato;
   - la materiale capienza dei locali.
  Dopo  avere  cosi'  individuato  gli istituti statali da utilizzare
quale  sede  di  esame,  il  direttore  generale costituisce apposite
commissioni  di  soli  candidati  esterni,  ai  fini  sia degli esami
preliminari  che  degli  esami di Stato, e nel rispetto del limite di
trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni
previste dalla legge.
  Ai  candidati  e'  data  tempestiva  comunicazione  della  avvenuta
assegnazione.
  20.4 - Programma d'esame
  Per  i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo
di  dirigenti di comunita' il punto di riferimento per i programmi e'
costituito   dall'attivita'   didattica  delle  classi  terminali  di
assegnazione  e  dal  documento  del 15 maggio. Quanto precede sia se
sono  assegnati  ad una classe e sia in caso di commissioni apposite;
in  tale  evenienza,  la  classe  di  riferimento  e' individuata dal
Dirigente scolastico.
  Per  i  candidati  esterni  che  sostengono, invece, l'esame presso
istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello
specifico  indirizzo,  il  punto  di  riferimento  di  cui  sopra  e'
costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito
internet:  http://www.istruzione.it  area  tematica: Esami di Stato -
quadro normativo 1999/2000).
  20.5 - Diplomi e certificazioni
  Per  i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso
un   ITAS  con  lo  specifico  indirizzo  i  diplomi  e  le  relative
certificazioni,  accanto alla denominazione dell'istituto, recheranno
l'apposizione specifica: «Solo sede d'esame».
  Resta  fermo  che  i  predetti diplomi devono recare la dicitura di
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI - SPECIALIZZAZIONE:
DIRIGENTE DI COMUNITA'.
  21. Corsi ad indirizzo linguistico
  I  candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei
linguistici  presentano la domanda al Direttore generale dell'ufficio
scolastico   della   regione   di  residenza,  indicando,  in  ordine
preferenziale,  le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere
l'esame.  Il  Direttore  generale  dell'ufficio  scolastico regionale
provvede  ad  assegnare  le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del
presente  articolo,  seguendo  inizialmente  l'ordine  di  preferenza
relativo  agli  istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai
candidati esterni per il comune di residenza.
  Qualora  non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte
nel   comune   di   residenza,  il  direttore  generale  dell'ufficio
scolastico  regionale  le  assegna ad altri licei linguistici ubicati
nel   comune  di  residenza.  In  caso  di  assenza  di  altri  licei
linguistici,  ovvero  in  caso di assenza di ricettivita' negli altri
licei  linguistici  del  comune  di  residenza, il direttore generale
dell'ufficio  scolastico  regionale assegna, nel comune di residenza,
le  domande  ad  istituti  statali  o  paritari  ove funzionino corsi
sperimentali ad indirizzo linguistico.
  Nel  caso in cui cio' non sia possibile, l'assegnazione e' disposta
ad  altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di
altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di
ricettivita'  negli  altri  licei  linguistici  della  provincia,  il
direttore  generale  dell'ufficio  scolastico  regionale procede alla
assegnazione  delle domande in ambito provinciale ad istituti statali
o   paritari   ove   funzionino   corsi   sperimentali  ad  indirizzo
linguistico.
  Nel  caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande
in  ambito  provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il
direttore   generale   assegna   le   domande  in  ambito  regionale,
preliminarmente  presso  licei  linguistici  e,  in subordine, presso
istituti  statali  o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad
indirizzo linguistico.
  Nel  caso  di  assegnazione  ad  istituti  statali  o paritari, ove
funzionino  indirizzi  sperimentali  linguistici,  i  candidati hanno
facolta'  di  sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su
quelli   dell'indirizzo   linguistico   attivato   nella  istituzione
scolastica sede di esami.