Art. 5.
                     Presentazione delle domande

  1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda
di  partecipazione  agli  esami  di  Stato  entro  il  termine del 30
novembre  2008.  La  domanda  dei  candidati  esterni, indirizzata al
Direttore  generale  della  regione  di  residenza, deve essere stata
corredata,  oltre  che  di ogni indicazione ed elemento utile ai fini
dello  svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di
apposita  dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  atta  a  comprovare  il
possesso,  da  parte  del  candidato,  dei  requisiti  di  ammissione
all'esame  di  cui  all'art.  3.  La  domanda  dei predetti candidati
esterni  deve  essere  stata  corredata, altresi', della ricevuta del
pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 22.
  2.   La   dichiarazione  relativa  alle  esperienze  di  formazione
professionale  o  lavorative, richieste ai candidati agli esami negli
istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa
alla  frequenza  del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica
di  agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza  della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata
entro il 31 maggio 2009.
  3.  Eventuali  domande tardive dei candidati esterni possono essere
prese   in   considerazione   dai  Direttori  generali  degli  uffici
scolastici  regionali,  limitatamente  a  casi di gravi e documentati
motivi  che  ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute
entro  il  termine  del  31  gennaio 2009. I Direttori generali degli
uffici   scolastici  regionali  danno  immediata  comunicazione  agli
interessati  dell'accettazione  o  meno della loro domanda e, in caso
positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della
proroga  del  termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive
dei  candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime
condizioni,  con  l'avvertenza  che  questi  ultimi devono presentare
domanda  al  Dirigente  scolastico.  Si  precisa,  altresi',  che  il
suddetto  termine  e' di natura ordinatoria e che i candidati interni
hanno,comunque,  titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati
ammessi  in  sede di scrutinio finale, secondo le modalita' di cui al
precedente art. 2.
  5.  Le  domande  dei  candidati interni di cui all'art. 2, comma 2,
devono  essere  presentate  al  proprio  Istituto entro il 31 gennaio
2009.
  6.  Per  gli  alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni
dell'ultima  classe  dopo  il  31  gennaio  e  prima del 15 marzo, il
predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2009; cosi',
parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima.
  7.  L'accertamento  del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del Dirigente scolastico
dell'istituto  sede  d'esame  -  cui e' stato assegnato dal Direttore
Generale  il  candidato  esterno  -  che  e'  tenuto  a verificare la
completezza  e  la regolarita' delle domande e dei relativi allegati.
Il  Dirigente  scolastico,  ove  necessario,  invita  il  candidato a
perfezionare   la   domanda.  Il  predetto  adempimento  deve  essere
effettuato  prima della formulazione delle proposte di configurazione
delle commissioni di esame.
  8.  Le  domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti  devono  essere  presentate al competente Direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della
casa  circondariale,  con  il  nulla  osta del Direttore medesimo. Il
Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale puo' prendere in
considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre
2008.
  L'assegnazione  dei  candidati  suddetti  alle  singole istituzioni
scolastiche,  nonche'  i  successivi  adempimenti,  sono disposti dal
Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.