Art. 5. Presentazione delle domande 1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2008. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore generale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresi', della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 22. 2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata entro il 31 maggio 2009. 3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali degli uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2009. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico. Si precisa, altresi', che il suddetto termine e' di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno,comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalita' di cui al precedente art. 2. 5. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2009. 6. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2009; cosi', parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima. 7. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame - cui e' stato assegnato dal Direttore Generale il candidato esterno - che e' tenuto a verificare la completezza e la regolarita' delle domande e dei relativi allegati. Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. 8. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale puo' prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2008. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonche' i successivi adempimenti, sono disposti dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.