Art. 6. Documento del Consiglio di classe 1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. 2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonche' ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante attivita' integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attivita' poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. 4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 e' integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si e' scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi. 5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonche' alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235. 6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 7. Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse puo' estrarne copia.