Art. 6.
                  Documento del Consiglio di classe

  1.  I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro
il  15  maggio,  per  la  commissione  d'esame, un apposito documento
relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno
di corso.
  2.  Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi
e  i  tempi  del  percorso  formativo,  i  criteri,  gli strumenti di
valutazione  adottati,  gli  obiettivi  raggiunti, nonche' ogni altro
elemento  che  i  consigli  di classe ritengano significativo ai fini
dello svolgimento degli esami.
  3.  Per  quanto  concerne  gli istituti professionali, tenuto conto
della  particolare  organizzazione  del  biennio  post-qualifica  che
prevede  nel  curricolo  una  terza  area  professionalizzante che si
realizza   mediante  attivita'  integrate  tra  scuola  e  formazione
professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende,
il  documento  deve  recare  specifiche  indicazioni sul profilo e le
caratteristiche di tale area, sulle attivita' poste in essere e sugli
obiettivi  raggiunti.  Le  commissioni  di esame terranno conto delle
esperienze  realizzate  nell'area  di  professionalizzazione  ai fini
dell'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e  capacita',  con
specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
  4.  Per  le  classi  articolate  e  per i corsi destinati ad alunni
provenienti  da  piu'  classi,  il documento di cui ai commi 1 e 2 e'
integrato   con   le   relazioni   dei  docenti  dei  gruppi  in  cui
eventualmente  si  e'  scomposta  la  classe  o dei docenti che hanno
guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi.
  5.  Al  documento  stesso  possono  essere  allegati eventuali atti
relativi  alle  prove effettuate e alle iniziative realizzate durante
l'anno   in   preparazione   dell'esame   di   Stato,   nonche'  alla
partecipazione  attiva  e  responsabile  degli  alunni  ai  sensi del
Regolamento  recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli
studenti  emanato  con decreto del Presidente della Repubblica n. 249
del  24  giugno  1998,  modificato  dal  decreto del Presidente della
Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.
  6.  Prima  della elaborazione del testo definitivo del documento, i
consigli  di  classe  possono  consultare,  per  eventuali proposte e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
  7.  Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto e
consegnato  in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse
puo' estrarne copia.