Art. 7.
               Esame preliminare dei candidati esterni

  1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la
promozione  o  l'idoneita'  all'ultima  classe,  anche riferita ad un
corso  di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e
livello  equivalente,  e'  subordinata  al  superamento  di  un esame
preliminare  inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche,  pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano
di  studi,  la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni
per  i  quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita'
alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi
dell'ultimo   anno.  L'esame  preliminare  e'  sostenuto  davanti  al
consiglio  della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata
alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato.
  2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2,
lettera  d) e quelli in possesso di promozione o idoneita' all'ultima
classe  di  altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo
sulle  materie  e sulle parti di programma non coincidenti con quelle
del  corso  gia'  seguito, con riferimento sia alle classi precedenti
l'ultima sia all'ultimo anno.
  3.  I  candidati  provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non
siano  in  possesso  di  promozione  all'ultima classe di un corso di
studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame
di  Stato,  nelle  ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere
a),  c),  d),  previo  superamento  delle prove di cui al comma 1 del
presente   articolo.   Il   requisito  dell'adempimento  dell'obbligo
scolastico,  di  cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si
intende  soddisfatto  con  la  frequenza  di  un  numero  di  anni di
istruzione  almeno  pari  a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
  4.  I  candidati  esterni  non  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione
europea,  che  abbiano  frequentato  con  esito  positivo in Italia o
presso   istituzioni   scolastiche   italiane  all'estero  classi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  sono ammessi a sostenere
l'esame  di  Stato  nelle  ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2,
lettere  a), b), c), d), previo superamento dell'esame preliminare di
cui  al  precedente  comma  1,  qualora  non  abbiano  conseguito  la
promozione o l'idoneita' all'ultima classe.
  5.  La  disposizione  di  cui  al  comma  2, attesa la peculiarita'
dell'indirizzo  e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti
degli  alunni  del  quinto  anno  di  corso dell'istituto agrario con
specializzazione  in  viticoltura  ed enologia (durata sessennale del
corso)  che  chiedano  di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato
del  corso  di  istituto  tecnico  agrario  di  durata  quinquennale,
subordinatamente  al conseguimento della promozione all'ultima classe
del  corso  sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine
il   Dirigente   scolastico  cura  la  compatibilita'  dei  tempi  di
effettuazione  dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli
esami preliminari.
  6. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque,
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
collegata  alla  commissione alla quale il candidato esterno e' stato
assegnato.  Il  consiglio di classe, ove necessario, e' integrato dai
docenti  delle  materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel
caso  di  costituzione  presso  le istituzioni scolastiche statali di
apposite   commissioni  di  esame  con  soli  candidati  esterni,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
  7.  Il  Dirigente  scolastico,  sentito  il  collegio  dei docenti,
stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
  8.  Ferma  restando  la responsabilita' collegiale, il consiglio di
classe   puo'   svolgere   gli   esami   preliminari   operando   per
sottocommissioni,  composte da almeno tre componenti, compreso quello
che la presiede.
  9.  Il  candidato  e'  ammesso  all'esame  di  Stato se consegue un
punteggio  minimo  di  sei decimi in ciascuna delle discipline per le
quali sostiene la prova.
  10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene
conto   anche   di   crediti   formativi  eventualmente  acquisiti  e
debitamente documentati.
  11.  I  candidati  esterni  provvisti  di idoneita' o di promozione
all'ultima  classe,  ovvero  di  ammissione  alla  frequenza di detta
classe,  ottenuta  in precedenti esami di maturita' o di abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di
studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
  12.  L'esito  positivo  degli  esami  preliminari, anche in caso di
mancato   superamento   dell'esame  di  Stato,  vale  come  idoneita'
all'ultima  classe  del  tipo di istituto di istruzione secondaria di
secondo  grado  cui  l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami
preliminari,  in  caso  di  non  ammissione  all'esame di Stato, puo'
valere,   a  giudizio  del  consiglio  di  classe  o  delle  apposite
commissioni  d'esame  di  cui all'art. 4, come idoneita' ad una delle
classi precedenti l'ultima.
  13.  Il  disposto  di  cui  al comma 12 si applica anche in caso di
mancata presentazione agli esami di Stato.