Art. 8.
                         Credito scolastico

  1.  Premesso  che i punteggi del credito scolastico sono attribuiti
ai   candidati   sulla   base   delle  tabelle  allegate  al  decreto
ministeriale  n.  42  del  22  maggio  2007,  che hanno sostituito le
tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998,  n. 323 e che, pertanto, i punteggi attribuiti sulla base delle
precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe;
che  la  valutazione  sul  comportamento  concorre  dal corrente anno
scolastico alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato
all'articolo  2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale,
ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni, procede all'attribuzione del
credito  scolastico  ad  ogni  candidato  interno,  sulla  base della
tabella  A  (allegata  al  citato  decreto ministeriale n. 42/2007) e
della  nota  in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza
che  hanno  le  votazioni  assegnate  per  le  singole discipline sul
punteggio  da  attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza,
sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in
corso  d'anno  sia  nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala
decimale di valutazione.
  2.  L'attribuzione  del  punteggio,  in  numeri interi, nell'ambito
della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi
valutativi  di  cui  all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  323/1998, con il conseguente superamento della
stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in
itinere  o  in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali
criteri restrittivi seguiti dai docenti.
  3.  Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art.
2,  comma  2,  il  credito  scolastico  per l'anno non frequentato e'
attribuito  dal  Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.
11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.
  4.  Agli  alunni  interni, che, per il penultimo e terzultimo anno,
non  siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e' attribuito
dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno,
in  base  ai  risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita'
(secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni  della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti
negli  esami  preliminari,  sostenuti  negli  anni scolastici decorsi
quali  candidati  esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni
della  Tabella  C.  Agli  alunni  che frequentano l'ultima classe per
effetto  della  dichiarazione  di  ammissione alla frequenza di detta
classe  da  parte  di  commissione  di esame di maturita', il credito
scolastico  e'  attribuito  dal  consiglio  di classe nella misura di
punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta,
non  frequentate.  Qualora  l'alunno  sia  in possesso di idoneita' o
promozione   alla   classe   quarta,  otterra'  il  relativo  credito
acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.
  5.   Negli   istituti   professionali,   i   consigli   di  classe,
nell'attribuzione   del   credito  scolastico,  tengono  conto  della
valutazione  conseguita  dagli alunni nelle attivita' che si svolgono
nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella
nelle discipline coinvolte nelle attivita' medesime.
  6.   L'attribuzione  del  credito  scolastico  ad  ogni  alunno  va
deliberata,  motivata  e  verbalizzata. Il consiglio di classe, nello
scrutinio  finale  dell'ultimo  anno  di  corso,  puo'  motivatamente
integrare,  fermo  restando  il  massimo  di 25 punti attribuibili, a
norma  del  comma  4  dell'art.  11  del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   323/1998,   il   punteggio  complessivo  conseguito
dall'alunno,  quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli
scrutini  finali  degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a
tale  integrazione,  opportunamente  motivate, vanno verbalizzate con
riferimento  alle  situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente
documentate.
  7.  Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno
e' pubblicato all'albo dell'istituto.
  8.  Ai  candidati  esterni  il credito scolastico e' attribuito dal
Consiglio  di  classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di  cui  all'art.  7,  sulla base della documentazione del curriculum
scolastico,  dei  crediti  formativi  e  dei  risultati  delle  prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate  come  crediti  formativi. I crediti formativi devono essere
opportunamente  certificati  e ritenuti coerenti con il tipo di corso
cui   si   riferisce  l'esame.  Il  Consiglio  di  classe  stabilisce
preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e
formativo.   L'attribuzione   del  credito  deve  essere  deliberata,
motivata  e  verbalizzata.  Il  punteggio  attribuito  quale  credito
scolastico e' pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame.
  Si  precisa  che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di
oscillazione,  indicate  nella Tabella C, andra' moltiplicato per due
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
  9.  Ai  candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di
Stato,  siano  stati  ammessi  o dichiarati idonei all'ultima classe,
che,  pero',  non  hanno frequentato e che non devono sostenere esami
preliminari,  il  credito  scolastico e' attribuito dalla Commissione
d'esame nella misura di punti 3 sia per l'ultimo che per il penultimo
anno  e,  qualora  non  in  possesso  di  promozione o idoneita' alla
penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno.
  10.  Ai  candidati  esterni,  in possesso di promozione o idoneita'
all'ultima  classe del corso di studi, il credito scolastico relativo
al  penultimo  e  al  terzultimo  anno  e'  il  credito gia' maturato
(calcolato  secondo  le  tabelle  allegate al decreto ministeriale n.
42/2007)  ovvero  quello  attribuito,  per  tali anni (calcolato come
sopra),  dalla Commissione d'esame in base ai risultati conseguiti, a
seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della Tabella
B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni
scolastici,  secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per
i  quali  i  candidati non sono in possesso ne' di promozione, ne' di
idoneita'   ne'  abbiano  sostenuto  esami  preliminari,  il  credito
scolastico e' attribuito nella misura di punti 3 per anno.
  11.  Per  i candidati esterni in possesso di promozione o idoneita'
all'ultima  classe del corso di studi per il quale sostengono l'esame
di  Stato  ma  non  l'esame  preliminare,  il  credito scolastico per
l'ultimo  anno  e'  attribuito dalla Commissione d'esame nella misura
ottenuta   per  il  penultimo  anno  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 323/1998, art. 11, comma 10).
  12.   Per  tutti  i  candidati  esterni,  in  possesso  di  crediti
formativi,  la  Commissione  o  il Consiglio di classe per coloro che
sostengono  l'esame  preliminare possono aumentare il punteggio nella
misura  massima  di  punti  uno,  fermo restando il limite massimo di
punti venticinque (decreto ministeriale n. 42/2007, art. 1, comma 4).
  13. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti  l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si
avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di
attribuzione  del  credito  scolastico,  ai  docenti  delle attivita'
didattiche  e  formative alternative all'insegnamento della religione
cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attivita'
medesime.
  14.  L'attribuzione  del  punteggio,  nell'ambito  della  banda  di
oscillazione,  tiene  conto, in coerenza con quanto previsto all'art.
11,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del
23  luglio  1998,  del  giudizio  formulato  dai  docenti  di  cui al
precedente  comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha
seguito  l'insegnamento  della religione cattolica ovvero l'attivita'
alternativa  e  il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attivita',
ivi  compreso  lo  studio  individuale  che  si  sia  tradotto  in un
arricchimento culturale o disciplinare specifico, purche' certificato
e   valutato   dalla   scuola   secondo  modalita'  deliberate  dalla
istituzione  scolastica  medesima.  Nel  caso  in  cui l'alunno abbia
scelto  di  assentarsi  dalla  scuola  per  partecipare ad iniziative
formative in ambito extrascolastico, potra' far valere tali attivita'
come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal decreto
ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000.