Art. 9.
                          Crediti formativi

  1.  Per l'anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.
  2.  La  documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto  sede  di  esame entro il 15 maggio 2009 per consentirne
l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa
l'autocertificazione,  ai  sensi e con le modalita' di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 445/2000, nei casi di attivita'
svolte presso pubbliche amministrazioni.
  3.  Qualora  gli  esami  preliminari  inizino prima del 15 maggio i
candidati  esterni  devono  essere  opportunamente  informati perche'
possano  presentare  gli eventuali crediti formativi prima della data
fissata per l'inizio degli esami stessi.