Art. 13.


          Contrasto agli arbritaggi fiscali internazionali


  1.  Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in altri
ordinamenti  europei,  allo  scopo  di  evitare  indebiti  arbitraggi
fiscali  l'accesso  a  regimi  che  possono  favorire  disparita'  di
trattamento,  con  particolare riferimento ad operazioni infragruppo,
e' sottoposto ad una verifica di effettivita' sostanziale. A tal fine
nel (( TUIR )) sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  all'articolo  167,  nel  comma  5, la lettera a) e' sostituita
dalla  seguente  «a)  la  societa'  o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale
attivita',  nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per
le   attivita'  bancarie,  finanziarie  e  assicurative  quest'ultima
condizione  si  ritiene  soddisfatta  quando  la  maggior parte delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio
di insediamento»;
   b)  all'articolo  167,  dopo  il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del (( comma 5 )) non si
applica  qualora i proventi della societa' o altro ente non residente
provengono  per  piu'  del  50%  dalla  gestione,  dalla detenzione o
dall'investimento   in   titoli,   partecipazioni,  crediti  o  altre
attivita'  finanziarie,  dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti  immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria
o  artistica,  nonche'  dalla prestazione di servizi nei confronti di
soggetti  che direttamente o indirettamente controllano la societa' o
l'ente  non  residente,  ne sono controllati o sono controllati dalla
stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.»;
   c)   all'articolo  167,  dopo  l'ultimo  comma,  sono  aggiunti  i
seguenti:
    «8-bis.  La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell'ipotesi  in  cui  i  soggetti  controllati ai sensi dello stesso
comma  sono  localizzati  in  stati o territori diversi da quelli ivi
richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
     a)  sono  assoggettati  a  tassazione effettiva inferiore a piu'
della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia;
     b)  hanno  conseguito  proventi derivanti per piu' del 50% dalla
gestione,   dalla   detenzione   o   dall'investimento   in   titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione
o  dalla  concessione  in  uso  di  diritti immateriali relativi alla
proprieta'   industriale,   letteraria   o  artistica  nonche'  dalla
prestazione  di  servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente  controllano  la  societa'  o l'ente non residente, ne
sono  controllati  o  sono  controllati  dalla  stessa  societa'  che
controlla  la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.
    8-ter.  Le  disposizioni  del  comma 8-bis non si applicano se il
soggetto   residente   dimostra  che  l'insediamento  all'estero  non
rappresenta   una  costruzione  artificiosa  volta  a  conseguire  un
indebito   vantaggio   fiscale.   Ai   fini  del  presente  comma  il
contribuente  deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo
le modalita' indicate nel precedente comma 5.»;
    d)   nell'articolo  168,  comma  1,  dopo  le  parole  «  di  cui
all'articolo  167 » sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di
quanto disposto al comma 8-bis».
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 167 e 168 del
          citato  DPR n. 917 del 1986, come modificati dalla presente
          legge:
             «Art.  167  (Disposizioni  in  materia di imprese estere
          controllate).  -  1.  Se  un  soggetto  residente in Italia
          detiene,   direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite
          societa'  fiduciarie o per interposta persona, il controllo
          di  una impresa, di una societa' o di altro ente, residente
          o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui
          al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
          emanato   ai   sensi   dell'articolo   168-bis,  i  redditi
          conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a
          decorrere   dalla  chiusura  dell'esercizio  o  periodo  di
          gestione  del  soggetto  estero  partecipato,  ai  soggetti
          residenti   in  proporzione  alle  partecipazioni  da  essi
          detenute.  Tali  disposizioni  si  applicano  anche  per le
          partecipazioni  in  soggetti non residenti relativamente ai
          redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in
          Stati  o  territori  diversi  da  quelli  di  cui al citato
          decreto.
             2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone
          fisiche  residenti  e  ai soggetti di cui agli articoli 5 e
          73, comma 1, lettere a), b) e c).
             3. Ai fini della determinazione del limite del controllo
          di  cui  al  comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice
          civile,  in  materia  di  societa'  controllate  e societa'
          collegate.
             4. [Abrogato].
             5.  Le  disposizioni  del comma 1 non si applicano se il
          soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
              a)  la  societa'  o  altro  ente  non  residente svolga
          un'effettiva  attivita' industriale o commerciale, come sua
          principale  attivita', nel mercato dello Stato o territorio
          di  insediamento;  per le attivita' bancarie, finanziarie e
          assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
          quando  la  maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
          ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
              b)  dalle  partecipazioni  non  consegue  l'effetto  di
          localizzare  i  redditi  in  Stati  o  territori diversi da
          quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze  emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i fini
          di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare
          preventivamente  l'amministrazione  finanziaria,  ai  sensi
          dell'articolo  11  della  legge  27  luglio  2000,  n. 212,
          recante lo statuto dei diritti del contribuente.
             5-bis.  La previsione di cui alla lettera a) del comma 5
          non  si  applica  qualora i proventi della societa' o altro
          ente  non  residente  provengono  per  piu'  del  50% dalla
          gestione,  dalla  detenzione o dall'investimento in titoli,
          partecipazioni,  crediti  o  altre  attivita'  finanziarie,
          dalla  cessione  o  dalla  concessione  in  uso  di diritti
          immateriali    relativi    alla   proprieta'   industriale,
          letteraria   o  artistica,  nonche'  dalla  prestazione  di
          servizi  nei  confronti  di  soggetti  che  direttamente  o
          indirettamente   controllano   la  societa'  o  l'ente  non
          residente,  ne  sono  controllati  o sono controllati dalla
          stessa  societa'  che  controlla  la  societa' o l'ente non
          residente, ivi compresi i servizi finanziari.
             6.  I  redditi  del  soggetto non residente, imputati ai
          sensi  del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
          con  l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
          soggetto  residente  e,  comunque,  non inferiore al 27 per
          cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
          del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 84, 111, 112;
          non  si  applicano le disposizioni di cui agli articoli 86,
          comma  4,  e  102,  comma 3. Dall'imposta cosi' determinata
          sono  ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165, le
          imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
             7.  Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma,  dai
          soggetti  non  residenti  di  cui al comma 1 non concorrono
          alla  formazione  del  reddito  dei soggetti residenti fino
          all'ammontare  del  reddito  assoggettato  a tassazione, ai
          sensi   del   medesimo   comma   1,  anche  negli  esercizi
          precedenti.  Le  imposte pagate all'estero, sugli utili che
          non  concorrono  alla  formazione  del reddito ai sensi del
          primo   periodo   del   presente  comma,  sono  ammesse  in
          detrazione,  ai sensi dell'articolo 165, fino a concorrenza
          delle  imposte  applicate  ai  sensi del comma 6, diminuite
          degli  importi  ammessi in detrazione per effetto del terzo
          periodo del predetto comma.
             8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto
          1988,  n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del
          presente articolo.
             8-bis.   La   disciplina   di   cui  al  comma  1  trova
          applicazione   anche   nell'ipotesi   in   cui  i  soggetti
          controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
          Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora
          ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
              a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a
          piu'  della  meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti
          ove residenti in Italia;
              b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50%
          dalla  gestione,  dalla  detenzione  o dall'investimento in
          titoli,   partecipazioni,   crediti   o   altre   attivita'
          finanziarie,  dalla  cessione o dalla concessione in uso di
          diritti  immateriali  relativi alla proprieta' industriale,
          letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi
          nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
          controllano  la  societa'  o  l'ente non residente, ne sono
          controllati  o  sono  controllati dalla stessa societa' che
          controlla  la societa' o l'ente non residente, ivi compresi
          i servizi finanziari.

             8-ter.  Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano
          se   il  soggetto  residente  dimostra  che  l'insediamento
          all'estero  non  rappresenta  una  costruzione  artificiosa
          volta  a  conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini
          del   presente  comma  il  contribuente  deve  interpellare
          l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate
          nel precedente comma 5.».
             «Art.168  (Disposizioni  in  materia  di  imprese estere
          collegate).  -  1.  Salvo  quanto diversamente disposto dal
          presente  articolo,  la  norma di cui all'articolo 167, con
          l'esclusione  di quanto disposto dal comma 8-bis si applica
          anche  nel  caso  in  cui  il  soggetto residente in Italia
          detiene,   direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite
          societa'   fiduciarie   o   per   interposta  persona,  una
          partecipazione  non inferiore al 20 per cento agli utili di
          un'impresa,  di  una  societa' o di altro ente, residente o
          localizzato  in  Stati o territori diversi da quelli di cui
          al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
          emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; tale percentuale e'
          ridotta  al  10  per  cento nel caso di partecipazione agli
          utili  di  societa'  quotate  in  borsa. La norma di cui al
          presente  comma  non  si  applica  per le partecipazioni in
          soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato
          decreto  relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
          organizzazioni  situate  in  Stati  o  territori diversi da
          quelli di cui al medesimo decreto.
             2.  I  redditi  del  soggetto  non  residente oggetto di
          imputazione  sono determinati per un importo corrispondente
          al maggiore fra:
              a)  l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio
          redatto  dalla  partecipata  estera  anche in assenza di un
          obbligo di legge;
              b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei
          coefficienti  di rendimento riferiti alle categorie di beni
          che  compongono  l'attivo patrimoniale di cui al successivo
          comma 3.
             3.  Per  la determinazione forfettaria di cui al comma 2
          si applicano i seguenti coefficienti:
              a)   l'1   per  cento  sul  valore  dei  beni  indicati
          nell'articolo  85,  comma 1, lettere c), d) ed e), anche se
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie, aumentato del
          valore dei crediti;
              b)  il  4  per  cento sul valore delle immobilizzazioni
          costituite   da   beni   immobili   e   da   beni  indicati
          nell'articolo  8-bis,  comma 1, lettera a), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e
          successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
              c)   il   15   per   cento   sul   valore  delle  altre
          immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
             4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  emanare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono stabilite le
          disposizioni attuative del presente articolo.».