Art. 2.

    Modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento

  1.  La  richiesta  di  cofinanziamento deve essere sottoscritta dal
rappresentante  legale  dell'associazione singola o dall'associazione
individuata  come capofila in programmi presentati congiuntamente, ai
sensi  del  comma  3,  e  deve  essere  presentata  in  busta  chiusa
direttamente   o   spedita   a   mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  con  esclusione  di  qualsiasi altro mezzo, al seguente
indirizzo:  Ministero  dello  sviluppo  economico  - Dipartimento per
l'impresa  e  l'internazionalizzazione  -  Direzione  generale per il
mercato,  la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica, via Molise, 2 - 00187 Roma.
  2. Una stessa associazione puo' presentare, singolarmente ovvero in
modo  congiunto  con  altre  associazioni,  domanda di concessione di
cofinanziamento per un solo programma.
  3.  In  caso di presentazione congiunta di un programma da parte di
piu'  associazioni,  nella  domanda  di ammissione al cofinanziamento
dovra'  essere  indicata  espressamente  l'associazione  capofila che
riveste   il   ruolo   di   unico   referente  in  tutti  i  rapporti
amministrativi  e  contabili  nei  confronti dell'amministrazione. Il
rappresentante  legale dell'associazione capofila, munito di apposita
delega,  presenta  in  nome  e  per  conto  di  tutte le associazioni
appositamente  indicate, la domanda di ammissione al cofinanziamento.
I rapporti interni tra le associazioni dei consumatori che presentano
un  programma  congiunto,  anche  ai  fini  della  ripartizione delle
risorse  e  delle  attivita' da realizzare, sono regolati da apposite
convenzioni da trasmettere al Ministero in allegato alla domanda.
  4.  I plichi contenenti le richieste devono essere presentati entro
e  non  oltre  il  quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della presente direttiva. La
data  di  acquisizione  della domanda presentata a mano e' comprovata
dal  timbro  a  data  apposto su di essa dagli uffici della direzione
generale.  Per  le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  ai  fini  della  tempestivita' della presentazione fara'
fede  la  data apposta su di essa dal servizio postale accettante, ma
le   stesse   potranno   essere   prese  in  considerazione  solo  se
effettivamente  pervenute  entro il quindicesimo giorno successivo al
predetto  termine di presentazione. Non si terra' conto delle domande
di  partecipazione pervenute oltre i termini di cui al presente comma
ovvero  presentate con modalita' diverse da quelle indicate nel comma
1.
  5.  Le  richieste  di  cofinanziamento relative ai programmi che le
associazioni   intendono  realizzare  devono  contenere,  a  pena  di
irricevibilita',  una  chiara e completa descrizione delle iniziative
previste nel programma, compresa l'indicazione dei seguenti elementi:
   a)  tempi  di  realizzazione  ed  eventuale suddivisione temporale
delle fasi di realizzazione, con l'indicazione del termine iniziale e
finale;
   b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la
loro misurazione.
  6.  Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art.
3 del decreto, le richieste devono essere, altresi', corredate:
   a)  da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce
di   spesa,   evidenziando   il   rispetto   delle   indicazioni   di
ammissibilita'  di  cui  all'art. 9, il preventivo dei costi, nonche'
l'indicazione delle fonti di copertura del programma;
   b)   da   una   dichiarazione,   resa  dal  rappresentante  legale
dell'associazione  richiedente  o  dell'associazione capofila, per le
richieste  presentate  in  modo  congiunto,  di  impegno a provvedere
direttamente  alle  spese  non  coperte dal cofinanziamento di cui al
decreto   ne'  coperte  da  eventuali  altri  contributi  con  questo
cumulabili;
   c)  da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa
dal  rappresentante  legale  di  ciascuna  associazione richiedente o
partecipante  in  modo  congiunto,  in  cui  si  specifichi,  ai fini
dell'applicazione dell'art. 6 del decreto, se il programma presentato
o  parte  di  esso  e'  stato  ammesso anche a ulteriori programmi di
finanziamento  o cofinanziamento da soggetti pubblici o privati, o se
e'  stata  presentata  la  relativa  richiesta;  in tal caso dovranno
indicarsi,  a  pena  di  revoca  del  contributo di cui alla presente
direttiva,   gli   estremi   della  richiesta,  l'eventuale  relativo
provvedimento    di    approvazione,   l'ammontare   ammesso   ovvero
l'indicazione di ammissibilita' per i programmi per i quali e' ancora
in  corso il procedimento di erogazione, nonche' il costo complessivo
dichiarato. La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere
resa,  a  cura  del rappresentante legale dell'associazione, anche se
negativa, e deve contenere l'impegno a comunicare entro trenta giorni
dall'evento le eventuali variazioni successivamente intervenute.
  7.  Alla richiesta deve essere allegata, a pena di irricevibilita',
una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa  dal
rappresentante   legale   di   ciascuna  associazione  richiedente  o
partecipante  in  modo  congiunto,  se non iscritta all'elenco di cui
all'art.  137  del  codice  del  consumo,  dalla  quale  risulti  che
l'associazione alla data della presentazione della domanda:
   a) e' costituita regolarmente;
   b) e' in regola con la tenuta dei libri contabili;
   c)  ha  approvato  il  bilancio  dell'esercizio  relativo all'anno
precedente la richiesta;
   d)  opera  esclusivamente  per  la  tutela dei consumatori e degli
utenti;
   e) non persegue fini di lucro.
  8.  Nel  caso  di presentazione congiunta del programma da parte di
piu'  associazioni,  la  domanda deve essere corredata altresi' della
delega   per   la   presentazione  della  domanda  al  rappresentante
dell'associazione  capofila,  delle  relative convenzioni regolatrici
dei  rapporti  interni,  nonche'  da  una  dichiarazione di impegno a
mantenere   fermi  i  predetti  rapporti  per  tutta  la  durata  del
programma,  ovvero  a comunicare le variazioni ai fini della verifica
di compatibilita' con il mantenimento del cofinanziamento concesso.
  9.  Ogni  plico  contenente  la  richiesta  di cofinanziamento e la
relativa  documentazione  deve recare, oltre alla data di spedizione,
la  dicitura:  «Legge  n.  57/2001  -  Programmi  di informazione dei
consumatori - Anno 2009».