Art. 5.

         Valutazione e requisiti di idoneita' dei programmi

  1.  In  attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3
del  decreto,  la  commissione  di  cui  all'art.  4  della  presente
direttiva  assegna  il  punteggio  ai  programmi  in base ai seguenti
parametri:
   a)  miglioramento  della  conoscenza delle offerte delle compagnie
assicurative  ai  fini  dell'orientamento  da  parte  dell'utente  su
tipologie,  tariffe,  benefici,  clausole dei contratti assicurativi:
fino a 10 punti;
   b)  rilevanza  e  attitudine a produrre effetti durevoli: fino a 5
punti;
   c) rilevanza territoriale del programma: fino a 5 punti;
   d)  utilizzo  di  mezzi di comunicazione, anche con la creazione o
l'adeguamento di siti informativi telematici: fino a 5 punti;
   e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti: fino
a 5 punti:
   f)  sviluppo  della  cooperazione  tra  associazioni di tutela dei
consumatori e degli utenti per una informazione coordinata: fino a 15
punti.
  2.  Il  punteggio  di  cui  al  comma 1, lettera f), e' destinato a
valorizzare   i   programmi   presentati   congiuntamente   da   piu'
associazioni  non  collegate  fra loro. Al medesimo scopo di favorire
una  minore  dispersione delle iniziative e in aggiunta a quanto gia'
previsto  all'art.  2,  comma 2, l'apporto ad un progetto da parte di
un'associazione  locale  collegata  ad  un'associazione nazionale che
gia'  partecipi  al  medesimo  o  ad  un  diverso  progetto,  non  e'
considerato  utile  ai  fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al
comma  1. A fini di cui al presente comma si considerano collegate le
associazioni  che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile,
siano fra loro in rapporto di federazione o di articolazione locale e
territoriale  ovvero  i  cui  associati  siano computati, ai fini del
possesso  del  requisito  numerico  per  l'iscrizione di una medesima
associazione nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo.
  3.  Nell'attribuzione  del punteggio di cui al comma 1, lettera a),
si   tiene   conto  dell'adeguatezza  del  programma  a  favorire  il
miglioramento della conoscenza anche con riferimento alle innovazioni
normative ed amministrative piu' recenti e, in particolare, all'avvio
operativo  del servizio informativo (cosiddetto preventivatore unico)
di  cui  all'art. 136, comma 3-bis, del codice delle assicurazioni di
cui  al  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209, nonche' agli
attuali  meccanismi di utilizzo, anche nell'ambito della procedura di
risarcimento  diretto  di  cui  agli  articoli 149 e 150 del medesimo
codice  delle assicurazioni, della possibilita' per gli assicurati di
conoscere   l'ammontare  del  risarcimento  dei  danni  liquidati  al
danneggiato  e,  eventualmente, di rimborsarne il relativo importo al
fine di evitare l'attribuzione di una classe di merito superiore e la
conseguente maggiorazione del premio assicurativo.
  4.  Il  punteggio  complessivo  attribuito  a  ciascun programma e'
ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro.
  5.  Sono  dichiarati  idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i
programmi  che  raggiungono il punteggio minimo di 26 e che risultano
collocati  in  graduatoria  entro i primi dieci posti, nonche' quelli
aventi  il  medesimo  punteggio  del  programma collocatosi al decimo
posto.