Art. 5. Valutazione e requisiti di idoneita' dei programmi 1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la commissione di cui all'art. 4 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri: a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi: fino a 10 punti; b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli: fino a 5 punti; c) rilevanza territoriale del programma: fino a 5 punti; d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici: fino a 5 punti; e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti: fino a 5 punti: f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata: fino a 15 punti. 2. Il punteggio di cui al comma 1, lettera f), e' destinato a valorizzare i programmi presentati congiuntamente da piu' associazioni non collegate fra loro. Al medesimo scopo di favorire una minore dispersione delle iniziative e in aggiunta a quanto gia' previsto all'art. 2, comma 2, l'apporto ad un progetto da parte di un'associazione locale collegata ad un'associazione nazionale che gia' partecipi al medesimo o ad un diverso progetto, non e' considerato utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1. A fini di cui al presente comma si considerano collegate le associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano fra loro in rapporto di federazione o di articolazione locale e territoriale ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione di una medesima associazione nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo. 3. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto dell'adeguatezza del programma a favorire il miglioramento della conoscenza anche con riferimento alle innovazioni normative ed amministrative piu' recenti e, in particolare, all'avvio operativo del servizio informativo (cosiddetto preventivatore unico) di cui all'art. 136, comma 3-bis, del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' agli attuali meccanismi di utilizzo, anche nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui agli articoli 149 e 150 del medesimo codice delle assicurazioni, della possibilita' per gli assicurati di conoscere l'ammontare del risarcimento dei danni liquidati al danneggiato e, eventualmente, di rimborsarne il relativo importo al fine di evitare l'attribuzione di una classe di merito superiore e la conseguente maggiorazione del premio assicurativo. 4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun programma e' ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro. 5. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che raggiungono il punteggio minimo di 26 e che risultano collocati in graduatoria entro i primi dieci posti, nonche' quelli aventi il medesimo punteggio del programma collocatosi al decimo posto.