Art. 9.

                          Spese ammissibili

  1.  Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali e'
erogato  il  contributo,  secondo  quanto  stabilito  dall'art. 5 del
decreto, si precisa che si intendono:
   a)  per spese direttamente imputabili, costi generati direttamente
dal programma e necessari per la sua realizzazione;
   b)  per  costi  per  consulenze professionali per la redazione del
progetto,  i  costi  necessari  alla  elaborazione e alla stesura del
programma;   sono  ammesse  al  cofinanziamento  le  altre  spese  di
consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo
se  prestate  da  imprese  e  societa',  anche  in forma cooperativa,
iscritte  al  registro  delle  imprese,  o da enti pubblici o privati
aventi  personalita'  giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad
un albo professionale legalmente riconosciuto;
   c)  per  spese relative al personale, quelle riferite al personale
impegnato  nella  realizzazione  del  programma, in ordine alle quali
devono  essere  fornite informazioni precise relative al numero, alla
qualifica,   alla   descrizione   dei  compiti  nonche'  alla  durata
dell'impiego  di  ciascun  addetto  nel  programma; tali spese devono
essere  espresse  in  costi  unitari per giorno di lavoro dedicato al
programma,   non   devono   superare  le  retribuzioni  e  gli  oneri
normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili
alla  categoria  e  nella  localita' in cui si svolgono i lavori, ne'
essere  al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria
interessata in relazione alla localita';
   d)  per  spese  generali,  le spese che non hanno una destinazione
specifica,  di  cui  non  e'  possibile  determinare l'esatto importo
destinato  ad  ogni singola attivita', come ad esempio illuminazione,
riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e
di  corriere.  Ai  fini  della  erogazione del contributo deve essere
fornita  una  precisa indicazione della base di calcolo applicata per
lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma.
  2. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:
   a)  al  lordo di I.V.A. da parte delle associazioni che dimostrino
di  non  essere  soggette  alle  dichiarazioni  I.V.A.  per  le quali
pertanto   il   valore   dell'imposta   rappresenta   un   costo  non
recuperabile;
   b)  al  netto  di  I.V.A.  da parte delle associazioni titolari di
partita I.V.A.
  3.  Sono  ammissibili  esclusivamente  le  spese,  sostenute per la
realizzazione  del  programma  dall'associazione o dalle associazioni
successivamente  alla  data  di  presentazione della domanda e per le
quali  sia  prodotta  idonea  e specifica documentazione contabile di
spesa,  opportunamente  quietanzata,  con  l'attestazione,  altresi',
dell'avvenuto  pagamento.  Per  attestazione  dell'avvenuto pagamento
delle  spese  sostenute  si  intende  il  bonifico bancario nella cui
causale   sia  riportato  il  riferimento  alla  spesa  sostenuta  in
relazione  al  programma  o  altra documentazione contabile da cui il
pagamento risulti effettuato in modo inequivocabile.
  4.  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma 3, del decreto, il totale delle
spese  di  cui  al comma 1, lettere c) e d) del presente articolo, e'
ammissibile  per  un importo complessivo massimo pari al totale delle
altre  spese  sostenute  per il programma, documentate a rendiconto e
ammesse.  Lo  stesso limite si applica in sede di predisposizione del
piano  finanziario  di  cui  all'art.  2,  comma  6, lettera a) della
presente direttiva.
  5.  Tutti  i  titoli  di  spesa  devono  essere  in  regola  con le
disposizioni fiscali e contributive.
  6.  Fermi  i  limiti  di  cui al comma 4, sono ammessi a consuntivo
scostamenti  degli  importi delle singole voci di spesa in misura non
superiore  al  20% del relativo valore indicato nel piano finanziario
di  cui  all'art. 2, comma 6, lettera a), sempre che tali scostamenti
siano  opportunamente  motivati  e  non  siano  tali da modificare il
contenuto del programma per come ammesso a cofinanziamento.
  La  presente direttiva e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 19 maggio 2009

                                                Il Ministro : Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
   n. 3, foglio n. 19