Art. 2.


                             Definizioni


  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a)   decreto-legge:  il  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
   b)  societa': le societa' sportive e le societa' organizzatrici di
competizioni  riguardanti il gioco del calcio, di cui agli articoli 8
e 9 del decreto-legge;
   c)  agevolazioni:  le sovvenzioni, i contributi e le facilitazioni
di  qualsiasi  natura,  ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o
gratuito  di  biglietti  e  abbonamenti  o  titoli di viaggio, di cui
all'art. 8 del decreto-legge;
   d)  titoli  di accesso: i titoli di accesso, di cui al decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  e  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,   in  data  6  giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005;
   e)   cessione   dei   titoli  di  accesso:  emissione,  vendita  o
distribuzione  dei  titoli  di  accesso  di  cui  al predetto decreto
interministeriale del 6 giugno 2005;
   f)   requisiti  ostativi:  sussistenza  di  provvedimenti  di  cui
all'art.  6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge
27  dicembre 1956, n. 1423, ovvero di sentenza di condanna, anche non
definitiva,   per   reati   richiamati  negli  articoli  8  e  9  del
decreto-legge;
   g)   sistema  informatico:  sistema  informatico  delle  questure,
utilizzato  attraverso  il  supporto  tecnico  del Centro elettronico
nazionale  della  Polizia di Stato e collegato al Centro elaborazione
dati, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.