Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) decreto-legge: il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; b) societa': le societa' sportive e le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge; c) agevolazioni: le sovvenzioni, i contributi e le facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, di cui all'art. 8 del decreto-legge; d) titoli di accesso: i titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005; e) cessione dei titoli di accesso: emissione, vendita o distribuzione dei titoli di accesso di cui al predetto decreto interministeriale del 6 giugno 2005; f) requisiti ostativi: sussistenza di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati richiamati negli articoli 8 e 9 del decreto-legge; g) sistema informatico: sistema informatico delle questure, utilizzato attraverso il supporto tecnico del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato e collegato al Centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.