Art. 3.


            Modalita' per la verifica dei motivi ostativi


  1.  Al  fine  della verifica, in tempo reale, della sussistenza dei
requisiti  ostativi,  le questure, attraverso il sistema informatico,
ricevono,  con  modalita'  telematiche, i nominativi comunicati dalle
societa', ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge.
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale del
6  giugno  2005,  richiamato  in  premessa,  le societa', prima della
corresponsione  delle  agevolazioni, ovvero della cessione dei titoli
di   accesso,   devono   comunicare  alla  questura,  anche  per  via
telematica,  attraverso  un  sistema  dedicato, i dati anagrafici del
soggetto  destinatario  dell'agevolazione,  ovvero della cessione del
titolo  di  accesso.  Le societa' provvedono con le stesse modalita',
anche  in  caso  di  sostituzione  del  nominativo  del  beneficiario
dell'agevolazione e del destinatario del titolo di accesso.
  3.  L'utilizzo  del sistema informatico e' finalizzato a registrare
la  richiesta  della  societa' di verifica dei requisiti ostativi dei
nominativi  comunicati  ed  a riscontrare l'eventuale sussistenza dei
medesimi  requisiti,  bloccando, in quest'ultima ipotesi, l'emissione
del  titolo  di  accesso e riproducendo, in ogni caso, nella risposta
telematica,  un  avviso  riportante la seguente dicitura «La risposta
alla  verifica  richiesta non puo' essere fornita. Si richiama quanto
previsto  dagli  articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.
Per     qualsiasi     informazione     contattare     la     questura
di……….».
  4.   Ai   fini   dello  svolgimento  delle  verifiche  prima  della
concessione   delle  agevolazioni  o  dell'emissione  dei  titoli  di
accesso,  le  postazioni  dedicate delle societa' o dei concessionari
devono  essere  dotate  di  sistemi di autenticazione informatica. Il
sistema informatico assicura altresi' il tracciamento delle richieste
di  verifica  effettuate  attraverso  le  medesime  postazioni  e  la
conservazione per un anno delle interrogazioni al medesimo sistema.
  5.   Le  societa'  possono  provvedere  alla  corresponsione  delle
agevolazioni,  ovvero  alla cessione dei titoli di accesso, solo dopo
che   la  questura,  anche  attraverso  il  sistema  informatico,  ha
comunicato  l'assenza  dei requisiti ostativi. Le societa' comunicano
altresi' alla questura, anche con le stesse modalita' di cui al comma
2,  i  dati identificativi relativi all'agevolazione corrisposta e al
titolo di accesso emesso, attraverso un codice alfanumerico.
  6.  Il sistema informatico e' altresi' finalizzato a rettificare la
verifica  gia'  effettuata,  in caso di successivo riscontro positivo
della  sussistenza  dei  requisiti ostativi dei nominativi comunicati
dalla  societa',  derivante dall'aggiornamento delle informazioni sui
medesimi   requisiti  ostativi,  attraverso  la  comunicazione  anche
telematica  alla  societa'  interessata,  che  dovra'  provvedere  ad
adottare  i  conseguenti  provvedimenti,  anche  di  annullamento del
titolo di accesso eventualmente gia' rilasciato, nonche' di revoca di
eventuali agevolazioni in corso di validita'.
  7.   Ai   fini   dell'utilizzazione  del  sistema  di  collegamento
telematico,  le  societa'  dovranno predisporre un sistema secondo il
protocollo  di  interfaccia  di  cui  all'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, finalizzato a:
   a) riportare nome, cognome, data, luogo e provincia di nascita dei
soggetti  destinatari  delle agevolazioni o della cessione del titolo
di accesso;
   b)  segnalare  alla  questura  eventuali  variazioni  di programma
relative alle manifestazioni sportive gia' programmate;
   c)  prevedere  la  possibilita'  di  interfaccia  per  l'esclusiva
interrogazione  online,  protetta  e  riservata,  anche  attraverso i
sistemi di emissione, distribuzione, cessione e vendita dei titoli di
accesso   di   cui   si   avvalgono  le  Societa'  organizzatrici  di
competizioni   riguardanti   il  gioco  del  calcio,  direttamente  o
attraverso concessionarie del servizio.
  8.  Nell'allegato A1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono indicate le modalita' tecniche per i collegamenti tra i
sistemi  informatici  dedicati delle societa' sportive e quelli delle
questure,  nonche'  per  l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo.