Art. 3. Modalita' per la verifica dei motivi ostativi 1. Al fine della verifica, in tempo reale, della sussistenza dei requisiti ostativi, le questure, attraverso il sistema informatico, ricevono, con modalita' telematiche, i nominativi comunicati dalle societa', ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 giugno 2005, richiamato in premessa, le societa', prima della corresponsione delle agevolazioni, ovvero della cessione dei titoli di accesso, devono comunicare alla questura, anche per via telematica, attraverso un sistema dedicato, i dati anagrafici del soggetto destinatario dell'agevolazione, ovvero della cessione del titolo di accesso. Le societa' provvedono con le stesse modalita', anche in caso di sostituzione del nominativo del beneficiario dell'agevolazione e del destinatario del titolo di accesso. 3. L'utilizzo del sistema informatico e' finalizzato a registrare la richiesta della societa' di verifica dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati ed a riscontrare l'eventuale sussistenza dei medesimi requisiti, bloccando, in quest'ultima ipotesi, l'emissione del titolo di accesso e riproducendo, in ogni caso, nella risposta telematica, un avviso riportante la seguente dicitura «La risposta alla verifica richiesta non puo' essere fornita. Si richiama quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Per qualsiasi informazione contattare la questura di……….». 4. Ai fini dello svolgimento delle verifiche prima della concessione delle agevolazioni o dell'emissione dei titoli di accesso, le postazioni dedicate delle societa' o dei concessionari devono essere dotate di sistemi di autenticazione informatica. Il sistema informatico assicura altresi' il tracciamento delle richieste di verifica effettuate attraverso le medesime postazioni e la conservazione per un anno delle interrogazioni al medesimo sistema. 5. Le societa' possono provvedere alla corresponsione delle agevolazioni, ovvero alla cessione dei titoli di accesso, solo dopo che la questura, anche attraverso il sistema informatico, ha comunicato l'assenza dei requisiti ostativi. Le societa' comunicano altresi' alla questura, anche con le stesse modalita' di cui al comma 2, i dati identificativi relativi all'agevolazione corrisposta e al titolo di accesso emesso, attraverso un codice alfanumerico. 6. Il sistema informatico e' altresi' finalizzato a rettificare la verifica gia' effettuata, in caso di successivo riscontro positivo della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalla societa', derivante dall'aggiornamento delle informazioni sui medesimi requisiti ostativi, attraverso la comunicazione anche telematica alla societa' interessata, che dovra' provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti, anche di annullamento del titolo di accesso eventualmente gia' rilasciato, nonche' di revoca di eventuali agevolazioni in corso di validita'. 7. Ai fini dell'utilizzazione del sistema di collegamento telematico, le societa' dovranno predisporre un sistema secondo il protocollo di interfaccia di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, finalizzato a: a) riportare nome, cognome, data, luogo e provincia di nascita dei soggetti destinatari delle agevolazioni o della cessione del titolo di accesso; b) segnalare alla questura eventuali variazioni di programma relative alle manifestazioni sportive gia' programmate; c) prevedere la possibilita' di interfaccia per l'esclusiva interrogazione online, protetta e riservata, anche attraverso i sistemi di emissione, distribuzione, cessione e vendita dei titoli di accesso di cui si avvalgono le Societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, direttamente o attraverso concessionarie del servizio. 8. Nell'allegato A1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono indicate le modalita' tecniche per i collegamenti tra i sistemi informatici dedicati delle societa' sportive e quelli delle questure, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.