Art. 4. Trattamento dei dati personali 1. I dati personali resi disponibili ai fini dell'attuazione del presente decreto sono solo quelli riguardanti la corresponsione di agevolazioni e la cessione dei titoli di accesso e possono essere utilizzati dai soggetti interessati esclusivamente per perseguire le finalita' previste dal medesimo decreto. 2. I dati personali di cui al comma 1 sono resi disponibili anche per via telematica ai fini della verifica dei requisiti ostativi e sono conservati con le modalita' di cui al comma 3. 3. Fatti salvi i trattamenti per finalita' di pubblica sicurezza o giudiziaria, i dati personali trattati dal sistema informatico in applicazione del presente decreto sono conservati per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per la verifica della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalle societa' interessate. Anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle societa' che non osservano i divieti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge, il sistema informatico conserva altresi' i dati identificativi di cui all'art. 3, comma 4, ultimo periodo, fino a sette giorni dalla data dell'evento o, in caso di abbonamenti, fino alla data dell'ultimo evento cui si riferiscono, ovvero, in caso di agevolazioni, fino alla eventuale data di scadenza del periodo di validita' o al termine del campionato cui si riferiscono.