Art. 4.


                   Trattamento dei dati personali


  1.  I  dati  personali resi disponibili ai fini dell'attuazione del
presente  decreto  sono  solo quelli riguardanti la corresponsione di
agevolazioni  e  la  cessione  dei titoli di accesso e possono essere
utilizzati  dai soggetti interessati esclusivamente per perseguire le
finalita' previste dal medesimo decreto.
  2.  I  dati personali di cui al comma 1 sono resi disponibili anche
per  via  telematica  ai fini della verifica dei requisiti ostativi e
sono conservati con le modalita' di cui al comma 3.
  3.  Fatti salvi i trattamenti per finalita' di pubblica sicurezza o
giudiziaria,  i  dati  personali  trattati dal sistema informatico in
applicazione  del  presente  decreto  sono  conservati  per  il tempo
strettamente  necessario  al  completamento  della  procedura  per la
verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  ostativi dei nominativi
comunicati    dalle    societa'    interessate.    Anche    ai   fini
dell'applicazione  delle  sanzioni amministrative nei confronti delle
societa'  che  non  osservano i divieti previsti dagli articoli 8 e 9
del  decreto-legge,  il  sistema informatico conserva altresi' i dati
identificativi  di  cui  all'art.  3, comma 4, ultimo periodo, fino a
sette  giorni  dalla data dell'evento o, in caso di abbonamenti, fino
alla  data  dell'ultimo evento cui si riferiscono, ovvero, in caso di
agevolazioni,  fino  alla  eventuale  data di scadenza del periodo di
validita' o al termine del campionato cui si riferiscono.