Art. 5. Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2009/2010, anche per la corresponsione delle agevolazioni di cui all'art. 8 del decreto-legge. 2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro un anno dalla data del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 agosto 2009 Il Ministro : Maroni