Art. 5.


                         Disposizioni finali


  1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere
dalla  data  di inizio della stagione calcistica 2009/2010, anche per
la   corresponsione   delle   agevolazioni  di  cui  all'art.  8  del
decreto-legge.
  2.  Dopo  una  fase  di prima applicazione e comunque entro un anno
dalla  data  del  presente  decreto,  l'Osservatorio  nazionale sulle
manifestazioni   sportive   formula   osservazioni   e  proposte  per
l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 agosto 2009

                                                 Il Ministro : Maroni