Art. 2 
 
  La pubblicazione del decreto nel sito e' consentita per un  periodo
di sei mesi. 
  A scopo di documentazione storica e di mantenimento del  patrimonio
informativo del Ministero dell'interno il decreto, decorso il termine
di  sei  mesi,  e'  reso  accessibile  esclusivamente  nella  sezione
«storica» del sito, consultabile solo a partire dal sito stesso.