Art. 3 Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale 1. Costituiscono azioni di rilevante interesse nazionale, ammesse al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 2, quelle di seguito indicate: a) «diritto alla prima casa», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani al diritto alla prima casa di abitazione; b) «imprese future», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani a forme di credito agevolato e garantito per l'avvio di iniziative imprenditoriali o a carattere professionale; c) «sostegno alla diffusione della cultura tra i giovani», finalizzata all'obiettivo di una piu' completa crescita giovanile, volta al futuro, ma comunque legata alla tradizione nazionale, anche attraverso il sostegno ad iniziative culturali di elevato profilo promosse ed animate da giovani»; d) «cittadinanza consapevole», finalizzata a favorire un profondo recupero di identita' dei giovani nel loro essere cittadini e, quindi, titolari di diritti e doveri, parte integrante di una comunita' civile». 2. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ai sensi del comma 1, le attivita' di comunicazione istituzionale, in qualsiasi forma realizzate, l'attivita' dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi anche in collaborazione con enti locali, universita', enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche' tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche della gioventu' ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni afferenti le materie ed attivita' delegate al Ministro della gioventu'. 3. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui al comma 1, il Dipartimento della gioventu' puo' stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, specifici accordi di programma che definiscono analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalita' di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati.