Art. 3 
 
 
         Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale 
 
  1. Costituiscono azioni di rilevante interesse  nazionale,  ammesse
al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui  all'art.
1, comma 2, quelle di seguito indicate: 
    a) «diritto alla prima casa», finalizzata a sostenere  iniziative
sperimentali o a carattere  innovativo  per  favorire  l'accesso  dei
giovani al diritto alla prima casa di abitazione; 
    b)  «imprese  future»,   finalizzata   a   sostenere   iniziative
sperimentali o a carattere  innovativo  per  favorire  l'accesso  dei
giovani a forme di credito  agevolato  e  garantito  per  l'avvio  di
iniziative imprenditoriali o a carattere professionale; 
    c) «sostegno  alla  diffusione  della  cultura  tra  i  giovani»,
finalizzata all'obiettivo di una piu'  completa  crescita  giovanile,
volta al futuro, ma comunque legata alla tradizione nazionale,  anche
attraverso il sostegno ad iniziative  culturali  di  elevato  profilo
promosse ed animate da giovani»; 
    d) «cittadinanza consapevole», finalizzata a favorire un profondo
recupero di identita'  dei  giovani  nel  loro  essere  cittadini  e,
quindi, titolari  di  diritti  e  doveri,  parte  integrante  di  una
comunita' civile». 
  2. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante  interesse
nazionale, ai sensi  del  comma  1,  le  attivita'  di  comunicazione
istituzionale,   in   qualsiasi   forma    realizzate,    l'attivita'
dell'Agenzia nazionale per i  giovani,  l'organizzazione  di  eventi,
convegni, tavole rotonde, incontri  di  studio  ed  altre  iniziative
istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi  anche
in collaborazione con  enti  locali,  universita',  enti  pubblici  e
privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di
istanze  della  societa'  civile  ed  associazioni  di  categoria   e
professionali, nonche' tutte le  altre  iniziative  finalizzate  alla
verifica, sul territorio, dei  fabbisogni  in  materia  di  politiche
della gioventu' ed alle conseguenti  definizione,  implementazione  e
divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato
successivo decreto  possono  inoltre  individuarsi  ulteriori  azioni
afferenti  le  materie  ed  attivita'  delegate  al  Ministro   della
gioventu'. 
  3. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui al comma
1, il Dipartimento  della  gioventu'  puo'  stipulare  con  l'Agenzia
nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del  decreto-legge  27
dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge  23
febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, specifici accordi di programma  che  definiscono  analiticamente
gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalita' di  attuazione,
a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le  risorse  finanziarie
necessarie all'attuazione degli interventi concordati.