Art. 5 Attivita' strumentali 1. Una quota non superiore al 5% dell'importo di cui agli articoli 1, comma 2, e 2 e destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della gioventu' adeguate professionalita'.