Art. 5 
 
 
                        Attivita' strumentali 
 
  1. Una quota non superiore al 5% dell'importo di cui agli  articoli
1, comma 2, e 2 e destinata alle attivita' strumentali necessarie per
l'efficace  realizzazione  delle  iniziative  previste  dal  presente
decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e  ricerca  ed  a
quelle  di  supporto  specialistico  e  di  valutazione  tecnica  dei
progetti, quando non siano disponibili presso il  Dipartimento  della
gioventu' adeguate professionalita'.