IL DIRETTORE GENERALE 
                  per il trasporto pubblico locale 
 
  Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante  provvedimenti  per
la concessione all'industria privata dell'impianto e  l'esercizio  di
funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico; 
  Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281 del Ministro per
le  comunicazioni  concernente   l'approvazione   delle   norme   per
l'impianto  e  l'esercizio  in  servizio  pubblico  degli   ascensori
destinati al trasporto di persone; 
  Visti gli articoli 1, comma 3, 4, 5 e 90 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  753,  recante  nuove  norme  in
materia di polizia,  sicurezza  e  regolarita'  dell'esercizio  delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto; 
  Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23 del Ministro  dei  trasporti
recante norme regolamentari in materia di  varianti  costruttive,  di
adeguamenti tecnici e  di  revisioni  periodiche  per  i  servizi  di
pubblico  trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari  aerei   e
terrestri; 
  Visto il decreto 5 giugno 1985, n. 1533 del Ministro dei  trasporti
recante   disposizioni   per   il   direttori   ed   i   responsabili
dell'esercizio e relativi sostituti  e  per  gli  assistenti  tecnici
preposti  ai  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati   mediante
impianti funicolari aerei e terrestri; 
  Visto il decreto 15 marzo 1993 del Ministro dei  trasporti  recante
disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica  e
morale dei direttori di esercizio dei servizi di  pubblico  trasporto
terrestre e dei loro sostituti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante l'approvazione del regolamento concernente l'impianto  e
l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1951,
n. 1767 recante norme di attuazione della  direttiva  95/16/CE  sugli
ascensori; 
  Visto il decreto 4  dicembre  2003  del  Ministro  delle  attivita'
produttive con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma  1,  del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.  162,  sono  state
pubblicate le norme tecniche nazionali, denominate UNI EN 81-1 e  UNI
EN 81-2, che traspongono le norme armonizzate europee in  materia  di
ascensori 
  Visto il decreto 29 settembre  2003,  n.  918  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  riguardante  l'individuazione  delle
funzioni e compiti degli Uffici Speciali per i Trasporti ad  Impianti
Fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali (ex S.I.I.T.); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n.  211  concernente  la   riorganizzazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
2 aprile 2009, n. 307 di attuazione del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente l'individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale e dei relativi compiti; 
  Considerata  la  necessita'   di   semplificare   il   procedimento
amministrativo per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza
per l'apertura al pubblico esercizio degli ascensori; 
  Ritenuto che le norme relative  all'esercizio  degli  ascensori  in
servizio pubblico destinati al trasporto  di  persone,  di  cui  alla
parte III del decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281, vadano  rese
coerenti ed adeguate  alla  normativa  sopravvenuta  e  tenuto  conto
dell'evoluzione della tecnica e dell'esperienza nel settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme  del  presente  decreto  si  applicano  agli  ascensori
destinati al trasporto di persone in servizio pubblico  mediante  una
cabina che si sposta lungo guide rigide verticali la cui inclinazione
e' minore di 15° rispetto alla verticale.