Art. 2 
 
 
                           Norme tecniche 
 
  1.  Per  la  progettazione,  costruzione  ed  installazione   degli
ascensori in servizio pubblico e relativi componenti di sicurezza  si
applica il capo I del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1999, n. 162 (di seguito  denominato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 162/1999) di attuazione della direttiva 95/16/CE. 
  2. La realizzazione dell'impianto in adesione a norme  armonizzate,
i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee e trasposte in norme  nazionali,  operata  su  base
volontaria dall'installatore, costituisce presunzione di  conformita'
ai requisiti essenziali di sicurezza  e  tutela  della  salute  delle
persone di cui alla direttiva 95/16/CE.