Art. 2 Norme tecniche 1. Per la progettazione, costruzione ed installazione degli ascensori in servizio pubblico e relativi componenti di sicurezza si applica il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999) di attuazione della direttiva 95/16/CE. 2. La realizzazione dell'impianto in adesione a norme armonizzate, i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e trasposte in norme nazionali, operata su base volontaria dall'installatore, costituisce presunzione di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute delle persone di cui alla direttiva 95/16/CE.