Art. 4 Esecuzione dei lavori 1. L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di installazione di un ascensore in servizio pubblico di nuova realizzazione, ovvero di modifiche costruttive importanti relative ad un impianto gia' in esercizio, viene rilasciata, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dai competenti Organi regionali o dagli enti locali delegati, a seguito dell'approvazione della documentazione di cui all'art. 3 del presente decreto.