Art. 4 
 
 
                        Esecuzione dei lavori 
 
  1. L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di installazione di
un ascensore in servizio pubblico di nuova realizzazione,  ovvero  di
modifiche costruttive importanti relative  ad  un  impianto  gia'  in
esercizio, viene rilasciata, ai sensi  dell'art.  3  del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 753/80,   dai   competenti   Organi
regionali o dagli enti locali delegati, a  seguito  dell'approvazione
della documentazione di cui all'art. 3 del presente decreto.