Art. 5 Apertura dell'esercizio 1. L'esercente, ultimata l'installazione dell'impianto, presenta all'autorita' concedente domanda di apertura dell'ascensore al pubblico esercizio richiedendo nel contempo, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, l'espletamento delle verifiche e prove funzionali volte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perche' l'esercizio possa svolgersi con sicurezza e regolarita'. 2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: a) Copia della dichiarazione CE di conformita' dell'ascensore, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 sottoscritta dall'installatore; b) dichiarazione del direttore dei lavori nella quale egli attesta che l'opera e' completamente ultimata e che e' stata eseguita a regola d'arte ed in conformita' al progetto approvato; c) certificato di collaudo statico delle strutture portanti dell'impianto, ai sensi della legge 1086/71; d) la documentazione riguardante i materiali utilizzati nonche' quella riguardanti i controlli non distruttivi effettuati sui materiali stessi; e) copia dell'attestato di esame finale dell'ascensore installato redatto da: 1) un organismo notificato nel caso di applicazione delle procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati VI e X; 2) installatore direttamente nel caso di applicazione delle procedure di cui all'allegato XII (garanzia qualita' prodotti per gli ascensori), XIII (garanzia qualita' totale) e XIV (garanzia qualita' produzione); f) l'individuazione del responsabile di esercizio che partecipa alle verifiche e prove funzionali; g) la proposta di Regolamento di esercizio redatta dal proposto responsabile di esercizio e controfirmata dall'esercente; h) l'elenco del personale dipendente dell'esercente da adibire alle mansioni di sorveglianza dell'impianto ed al soccorso; i) manuale per l'uso dell'impianto; l) la ricevuta del versamento da effettuare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competente sull'apposito capitolo della somma stabilita a copertura delle spese per il personale dell'USTIF incaricato dell'effettuazione delle verifiche e prove funzionali. Ai fini dell'apertura al pubblico esercizio di un impianto o di riapertura a seguito di modifiche costruttive importanti di un impianto esistente, gli USTIF competenti per territorio, a seguito dell'esame favorevole della documentazione di cui al punto 2 e su richiesta dell'autorita' concedente, provvedono con proprio personale tecnico all'espletamento delle verifiche e prove funzionali, ai sensi dell'art. 5 del del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, e con l'eventuale partecipazione, agli effetti della regolarita' dell'esercizio, di rappresentanti degli Organi regionali, o degli enti locali. Le verifiche e prove funzionali sono effettuate in conformita' a quanto previsto dalle UNI EN 81.1 e 81.2 compresa la verifica dell'efficacia della procedura per il recupero dei passeggeri, con l'utilizzazione del personale addetto all'impianto, in caso di immobilizzo della cabina. L'USTIF competente territorialmente, a seguito dell'esito favorevole delle visite e prove eseguite dal personale incaricato e verbalizzate rilascia all'Organo Regionale o agli Enti Locali delegati il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.