Art. 5 
 
 
                       Apertura dell'esercizio 
 
  1. L'esercente, ultimata  l'installazione  dell'impianto,  presenta
all'autorita'  concedente  domanda  di  apertura  dell'ascensore   al
pubblico esercizio richiedendo nel contempo, ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n.  753/1980,  l'espletamento
delle verifiche e prove funzionali volte ad accertare che  sussistano
le necessarie condizioni  perche'  l'esercizio  possa  svolgersi  con
sicurezza e regolarita'. 
  2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 
    a) Copia della dichiarazione CE di conformita' dell'ascensore, ai
sensi  dell'art.  6,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 162/1999 sottoscritta dall'installatore; 
    b) dichiarazione  del  direttore  dei  lavori  nella  quale  egli
attesta che l'opera e' completamente ultimata e che e' stata eseguita
a regola d'arte ed in conformita' al progetto approvato; 
    c) certificato  di  collaudo  statico  delle  strutture  portanti
dell'impianto, ai sensi della legge 1086/71; 
    d) la documentazione riguardante i materiali  utilizzati  nonche'
quella  riguardanti  i  controlli  non  distruttivi  effettuati   sui
materiali stessi; 
    e) copia dell'attestato di esame finale dell'ascensore installato
redatto da: 
      1) un organismo  notificato  nel  caso  di  applicazione  delle
procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati VI  e
X; 
      2) installatore direttamente nel  caso  di  applicazione  delle
procedure di cui all'allegato XII (garanzia qualita' prodotti per gli
ascensori), XIII (garanzia qualita' totale) e XIV (garanzia  qualita'
produzione); 
    f) l'individuazione del responsabile di esercizio  che  partecipa
alle verifiche e prove funzionali; 
    g) la proposta di Regolamento di esercizio redatta  dal  proposto
responsabile di esercizio e controfirmata dall'esercente; 
    h) l'elenco del personale dipendente  dell'esercente  da  adibire
alle mansioni di sorveglianza dell'impianto ed al soccorso; 
    i) manuale per l'uso dell'impianto; 
    l) la ricevuta del versamento da effettuare presso  la  Tesoreria
Provinciale dello  Stato  territorialmente  competente  sull'apposito
capitolo della  somma  stabilita  a  copertura  delle  spese  per  il
personale dell'USTIF incaricato dell'effettuazione delle verifiche  e
prove funzionali. 
  Ai fini dell'apertura al pubblico esercizio di  un  impianto  o  di
riapertura a  seguito  di  modifiche  costruttive  importanti  di  un
impianto esistente, gli USTIF competenti per  territorio,  a  seguito
dell'esame favorevole della documentazione di cui al  punto  2  e  su
richiesta dell'autorita' concedente, provvedono con proprio personale
tecnico all'espletamento delle verifiche e prove funzionali, ai sensi
dell'art.  5  del  del decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
753/1980,  e  con  l'eventuale  partecipazione,  agli  effetti  della
regolarita' dell'esercizio, di rappresentanti degli Organi regionali,
o degli enti locali. 
  Le verifiche e prove funzionali sono effettuate  in  conformita'  a
quanto previsto dalle  UNI  EN  81.1  e  81.2  compresa  la  verifica
dell'efficacia della procedura per il recupero  dei  passeggeri,  con
l'utilizzazione  del  personale  addetto  all'impianto,  in  caso  di
immobilizzo della cabina. 
  L'USTIF   competente   territorialmente,   a   seguito   dell'esito
favorevole delle visite e prove eseguite dal personale  incaricato  e
verbalizzate  rilascia  all'Organo  Regionale  o  agli  Enti   Locali
delegati il nulla osta tecnico ai  fini  della  sicurezza,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.  753/1980,
per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.