Art. 6 
 
 
                              Esercizio 
 
  1. Agli ascensori  in  servizio  pubblico  e'  preposto,  ai  sensi
dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica  n. 753/1980
ai fini della sicurezza e regolarita' dell'esercizio, un responsabile
dell'esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono  stabiliti
dal decreto del Ministro dei trasporti 5 giugno 1985, n. 1533. 
  2.  L'incarico  del  Responsabile  dell'Esercizio  e'   subordinato
all'assenso degli Organi  Regionali,  o  degli  enti  locali,  previo
rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza da  parte  dell'USTIF
territorialmente competente. 
  3. L'esercizio dell'impianto si svolge con  le  modalita'  indicate
nel regolamento di esercizio emanato,  ai  sensi  dell'art.  102  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80,  dal  responsabile
dell'esercizio ed approvato dagli  Organi  regionali,  o  dagli  enti
locali delegati, previo nulla osta ai fini della sicurezza  da  parte
dell'USTIF territorialmente competente. 
  4. Il regolamento di esercizio contiene prescrizioni riguardanti il
personale addetto, le modalita' di effettuazione del servizio  ed  il
piano di soccorso e, per quanto concerne i viaggiatori, gli obblighi,
i divieti e le sanzioni. 
  5.  Le  disposizioni  relative  ai  viaggiatori  sono  esposte   al
pubblico, in modo ben visibile ed in prossimita' degli accessi.