Art. 7 
 
 
                     Manutenzione dell'impianto 
 
  1. Al fine di garantire  la  buona  conservazione  ed  il  regolare
funzionamento dell'impianto, la manutenzione deve essere  affidata  a
persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli
6,7,8 e 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   24
dicembre 1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi  della  legge  5
marzo 1990,  n.  46,  che  deve  provvedervi  a  mezzo  di  personale
abilitato.