Art. 1. 1. E' istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare: a) sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni; b) sulle specifiche condizioni ambientali dei vari contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei piu' appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate; c) sull'adeguatezza della raccolta e della analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni e nelle basi militari sul territorio nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero; d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego; e) sulle modalita' della somministrazione dei vaccini allo stesso personale, nonche' sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati; f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il personale militare e' chiamato a prestare servizio; g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito, attualmente previsti dall'ordinamento a favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) ed f). 2. Nell'esercizio della sua attivita', la Commissione si adopera altresi' per attuare le indicazioni contenute nella relazione finale presentata al termine dei propri lavori dalla omologa Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006. 3. La Commissione ha altresi' il compito di monitorare il funzionamento del servizio sanitario nazionale per le attivita' concernenti l'ambito di lavoro della stessa, nonche' il funzionamento del servizio sanitario militare, ed in particolare la fruibilita' di quest'ultimo in termini di efficienza e di efficacia sul territorio italiano e all'estero, nell'ottica di una migliore tutela della salute di tutti coloro i quali possono essere considerati soggetti a rischio nell'espletamento del proprio servizio.