Art. 1. 
 
    1. E' istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una
Commissione   parlamentare   d'inchiesta,   di   seguito   denominata
«Commissione», con il compito di indagare: 
    a) sui casi di morte  e  gravi  malattie  che  hanno  colpito  il
personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero,  nei
poligoni di tiro e nei siti in cui vengono  stoccati  munizionamenti,
anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili,  riferiti  alle
popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti  le
basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a
particolari fattori chimici,  tossici  e  radiologici  dal  possibile
effetto   patogeno,   con   particolare   attenzione   agli   effetti
dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione
nell'ambiente di nanoparticelle di minerali  pesanti  prodotte  dalle
esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni; 
    b) sulle  specifiche  condizioni  ambientali  dei  vari  contesti
operativi al fine di valutare le misure  adottate  per  la  selezione
delle migliori forme di sistemazione logistica e dei piu' appropriati
equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate; 
    c) sull'adeguatezza della raccolta e della analisi epidemiologica
dei dati sanitari relativi al personale militare  e  civile,  sia  di
quello operante nei poligoni e nelle  basi  militari  sul  territorio
nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero; 
    d)  sulle  componenti  dei  vaccini  somministrati  al  personale
militare, indipendentemente dal successivo impiego; 
    e) sulle modalita' della somministrazione dei vaccini allo stesso
personale, nonche' sul monitoraggio delle condizioni immunitarie  dei
soggetti osservati; 
    f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali
contenenti amianto  negli  ambienti  ove  il  personale  militare  e'
chiamato a prestare servizio; 
    g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia  di  natura
previdenziale  che  di  sostegno  al  reddito,  attualmente  previsti
dall'ordinamento a favore dei soggetti colpiti da patologie correlate
alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e)
ed f). 
    2. Nell'esercizio della sua attivita', la Commissione si  adopera
altresi' per attuare le indicazioni contenute nella relazione  finale
presentata al termine dei propri  lavori  dalla  omologa  Commissione
parlamentare di inchiesta  istituita  con  deliberazione  del  Senato
della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2006. 
    3. La  Commissione  ha  altresi'  il  compito  di  monitorare  il
funzionamento del  servizio  sanitario  nazionale  per  le  attivita'
concernenti l'ambito di lavoro della stessa, nonche' il funzionamento
del servizio sanitario militare, ed in particolare la fruibilita'  di
quest'ultimo in termini di efficienza e di efficacia  sul  territorio
italiano e all'estero,  nell'ottica  di  una  migliore  tutela  della
salute di tutti coloro i quali possono essere considerati soggetti  a
rischio nell'espletamento del proprio servizio.