Art. 2. 
 
    1. La Commissione e' composta da ventuno senatori,  nominati  dal
Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al  numero  dei
componenti i Gruppi parlamentari. 
    2. Il Presidente del Senato provvede altresi' alla nomina, fra  i
componenti, del Presidente della Commissione. 
    3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1
e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni  in  caso  di  dimissioni
dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare. 
    4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti
e due Segretari.