Art. 3. 
 
    1. La Commissione procede alle indagini  e  agli  esami  con  gli
stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorita' giudiziaria. 
    2. La Commissione  puo'  acquisire  copia  di  atti  e  documenti
relativi a procedimenti  o  inchieste  in  corso  presso  l'autorita'
giudiziaria o altri organismi inquirenti.