Art. 4. 
 
    1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione  fruisce
di personale,  locali  e  strumenti  operativi  idonei  disposti  dal
Presidente del Senato. 
    2. La  Commissione  puo'  altresi'  avvalersi  di  collaborazioni
specializzate,  ricorrendo  ad  esperti  ed  enti  sia  privati   sia
pubblici.