Art. 6. 
 
    1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti
di esse possono essere considerate pubbliche e se e  quali  documenti
possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad
esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. 
    2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1,  i  membri  della
Commissione, i funzionari addetti al suo  ufficio  di  segreteria  ed
ogni altra persona che collabori con  la  Commissione  stessa  o  che
compia o che concorra  a  compiere  atti  di  inchiesta  o  ne  abbia
comunque conoscenza sono obbligati al  segreto  per  tutto  cio'  che
riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.