Art. 7. 1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito.