Art. 7. 
 
    1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo
insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione  sulle
risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere  indicate
proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed
alla   legislazione   in   vigore,   anche   con   riferimento   alla
individuazione di misure di prevenzione  e  assistenza  adottabili  e
all'adeguatezza  degli  istituti  di  indennizzo,   sia   di   natura
previdenziale che di sostegno al reddito.