Art. 2 
 
 
           Estensione della capacita' di interconnessione 
         di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99 
 
  1. Entro quaranta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, Terna  S.p.a.  determina  il  possibile  incremento
della capacita' di interconnessione con l'estero di cui  all'articolo
32,  comma  1,  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  in  ragione
dell'aumento della potenza disponibile  a  riduzione  istantanea  del
proprio prelievo  dalla  rete  da  parte  dei  clienti  finali.  Tale
incremento (( , da considerare  aggiuntivo  rispetto  alla  capacita'
attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del
2009, )) e' comunque non superiore a 500 MW. 
  2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine  di  cui
al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e
5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente
agli interconnector  che  realizzano  l'incremento  di  capacita'  di
interconnessione  di  cui  al  comma  1,  nonche'   alle   quote   di
interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure
gia' esperite alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori. 
  3. Le  procedure  di  cui  al  comma  2  prevedono  un'assegnazione
prioritaria ai soggetti che assumano  impegni  vincolanti  a  rendere
disponibili,  entro  il  31  marzo  2011,  risorse  incrementali   di
riduzione  istantanea  del  proprio  prelievo  dalla  rete,   secondo
parametri fissati  da  Terna  S.p.a.  e  sulla  base  dei  criteri  e
modalita' definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai
sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n.  99,
nei  limiti  dell'incremento  della  capacita'  di   interconnessione
associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza
pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che
assumono  tali  impegni,  Terna   S.p.a.   fissa   i   requisiti   di
partecipazione alle procedure concorsuali e di  assegnazione  di  cui
all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  tenendo
conto delle modificazioni dei prelievi e  delle  potenze  disponibili
associate a dette risorse incrementali. 
  (( 3-bis. Le procedure di cui al comma 2, relative  alle  quote  di
interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure
gia'  esperite,  anche  per  effetto   di   rinuncia   dei   soggetti
investitori, prevedono un'assegnazione prioritaria ai clienti  finali
per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o  in  Sardegna,  per
una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in
Sardegna. )) 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua  le  proprie
deliberazioni assunte ai sensi dei commi  6  e  7  dell'articolo  32,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformita'  alle  disposizioni
del presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  32  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo  e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia»: 
              «Art. 32 (Impulso alla realizzazione del mercato  unico
          dell'energia   elettrica   attraverso   lo   sviluppo    di
          interconnector con  il  coinvolgimento  di  clienti  finali
          energivori). - 1. Al fine di contribuire alla realizzazione
          del mercato unico dell'energia elettrica, la societa' Terna
          S.p.a. provvede, a fronte  di  specifico  finanziamento  da
          parte  di  soggetti  investitori  terzi,   a   programmare,
          costruire ed esercire a seguito di  specifici  mandati  dei
          medesimi  soggetti   uno   o   piu'   potenziamenti   delle
          infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma
          di  «interconnector»  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          1228/2003 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26
          giugno   2003,   nonche'    le    necessarie    opere    di
          decongestionamento  interno  della  rete  di   trasmissione
          nazionale, in modo che venga posto in essere un  incremento
          globale fino a  2000  MW  della  complessiva  capacita'  di
          trasporto disponibile con i Paesi  esteri,  in  particolare
          con quelli confinanti con il nord dell'Italia. 
              2. Terna  S.p.a.  comunica  un  elenco  di  massima  di
          possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1
          e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico
          ed all'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          Terna S.p.a. organizza una  procedura  concorsuale  per  la
          selezione  dei  soggetti   che   intendono   sostenere   il
          finanziamento dei singoli interconnector, specificando  nel
          bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il
          singolo interconnector,  le  condizioni  del  contratto  di
          mandato da stipulare con i soggetti  aggiudicatari  per  la
          programmazione e la progettazione  dell'opera  e  l'impegno
          che i medesimi soggetti  devono  assumere  a  stipulare  un
          successivo  contratto  di  mandato  per  la  costruzione  e
          l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento  e'
          subordinato al rilascio  di  apposita  esenzione,  per  una
          durata pari  a  venti  anni,  dall'accesso  a  terzi  sulla
          capacita' di  trasporto  che  tali  infrastrutture  rendono
          disponibile, secondo le modalita' di  cui  al  decreto  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive  21  ottobre   2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del  3  novembre
          2005. 
              4. Ciascun interconnector che  ottiene  l'esenzione  di
          cui al comma 3 deve entrare  in  servizio  entro  trentasei
          mesi dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
          del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in  difetto,
          e' riconosciuto il diritto, da esercitare entro i  sessanta
          giorni successivi alla scadenza  del  suddetto  termine,  a
          ciascuno  dei  soggetti  selezionati  di  rinunciare   alla
          realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di
          utilizzazione della connessa capacita' di trasporto,  fermo
          restando il pagamento degli oneri gia' sostenuti  da  Terna
          S.p.a. in esecuzione dei contratti di  mandato  di  cui  al
          comma 3. 
              5. In considerazione dell'impatto che il  significativo
          incremento della capacita' complessiva di  interconnessione
          indotto dalle disposizioni del presente articolo puo' avere
          sulla  gestione  del  sistema  elettrico  italiano  e   sui
          relativi livelli di sicurezza, alle  procedure  concorsuali
          di  cui  al  comma  3  possono  partecipare  esclusivamente
          clienti finali, anche raggruppati in forma  consortile  fra
          loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno  con
          potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati  da
          un  fattore  di  utilizzazione  della   potenza   impegnata
          mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40  per
          cento escludendo i quindici giorni di  minori  prelievi  di
          energia elettrica su  base  annua  e  che  si  impegnino  a
          riduzioni  del  proprio  prelievo   dalla   rete,   secondo
          modalita' definite da Terna  S.p.a.,  nelle  situazioni  di
          criticita' in relazione al  potenziamento  del  sistema  di
          interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i  requisiti
          di  cui  al  precedente  periodo  puo'   partecipare   alle
          procedure concorsuali di cui al comma 3 per una  quota  non
          superiore al valore della potenza  disponibile  complessiva
          dei predetti punti di prelievo. La perdita  di  titolarita'
          di punti di prelievo di cui al presente comma  comporta  la
          decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali
          obbligazioni assunte nei confronti di Terna S.p.a. 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  con
          provvedimenti da adottare entro trenta giorni  dal  termine
          di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire,  a
          partire dalla conclusione del contratto di mandato  per  la
          programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e  fino
          alla messa in servizio dell'interconnector e  comunque  per
          un periodo non superiore  a  sei  anni,  l'esecuzione,  nei
          limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta
          di esenzione di cui al comma 3, degli  eventuali  contratti
          di approvvigionamento all'estero di energia  elettrica  per
          la fornitura  ai  punti  di  prelievo  dei  clienti  finali
          selezionati.  A  tal  fine,   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas determina i corrispettivi che i  clienti
          finali selezionati sono tenuti a  riconoscere,  in  ragione
          del costo efficiente per la realizzazione e la gestione  di
          efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna S.p.a.  a
          fronte delle predette misure, individuando nel contempo  la
          modalita' di riequilibrio,  a  favore  dei  clienti  finali
          diversi da quelli  selezionati,  degli  eventuali  vantaggi
          originati dalle predette  misure  nell'ambito  del  periodo
          ventennale di esenzione di  cui  al  comma  3,  nonche'  le
          modalita'  per  la  copertura  delle  eventuali  differenze
          maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi  ed  i
          costi conseguenti al  rendere  possibile  l'esecuzione  dei
          contratti  di  approvvigionamento  all'estero   nell'ambito
          delle medesime misure. 
              7. Per i casi in cui i soggetti selezionati  esercitano
          il    diritto    di    rinunciare    alla     realizzazione
          dell'infrastruttura ai sensi del comma 4,  i  provvedimenti
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di  cui  al
          comma  6  prevedono  il  diritto  dei  soggetti  stessi  di
          avvalersi delle misure di cui al medesimo comma,  a  fronte
          dei  relativi  corrispettivi,  non  oltre  l'esercizio  del
          diritto di rinuncia. 
              8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui
          al presente articolo  vengono  ridotte,  se  esistenti,  le
          obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilita'
          istantanea e con preavviso resi a Terna S.p.a. nella misura
          del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla  data
          di entrata in vigore della presente legge, con  conseguente
          riduzione del corrispettivo cui i  medesimi  clienti  hanno
          diritto per il periodo  rimanente  sotteso  alle  succitate
          obbligazioni.  Le  quote  non  coperte   dei   servizi   di
          interrompibilita'  a  seguito  delle   suddette   riduzioni
          vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una
          rivalutazione  delle  necessita'  di  sistema,  a  soggetti
          diversi dai  predetti  clienti  finali.  Con  l'estinguersi
          delle suddette obbligazioni, i clienti  finali  selezionati
          non   sono   ammessi   all'erogazione   dei   servizi    di
          interrompibilita' istantanea e con preavviso  eventualmente
          richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con
          le medesime modalita' attualmente  in  vigore,  da  clienti
          finali diversi da quelli selezionati. 
              9. Terna Spa provvede ad assegnare le  obbligazioni  di
          erogazione  dei  servizi  di  interrompibilita',   che   si
          rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti
          selezionati  mediante  un'asta  al  ribasso  a  valere  sul
          corrispettivo per  il  servizio  da  rendere,  disciplinata
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  che  opera
          per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento  imposto
          all'utenza finale a remunerazione del complessivo  servizio
          di interrompibilita', anche ai fini della riallocazione  di
          cui al comma 8.». 
              - Si riporta il testo del comma 18 dell'art.  30  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99: 
              «18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all' art.
          32, comma 8, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
          definisce entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge  i  criteri  e  le   modalita'   per
          l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente
          e interrompibili con preavviso, da assegnare con  procedure
          di  gara  a  ribasso,  cui  partecipano  esclusivamente  le
          societa' utenti finali. Le maggiori  entrate  eventualmente
          derivanti  dall'applicazione  del   presente   comma   sono
          destinate  all'ammodernamento  della  rete  elettrica.   Le
          assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per
          i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore  della
          presente legge.».