Art. 2 Estensione della capacita' di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99 1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della capacita' di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento (( , da considerare aggiuntivo rispetto alla capacita' attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, )) e' comunque non superiore a 500 MW. 2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli interconnector che realizzano l'incremento di capacita' di interconnessione di cui al comma 1, nonche' alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure gia' esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori. 3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalita' definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nei limiti dell'incremento della capacita' di interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementali. (( 3-bis. Le procedure di cui al comma 2, relative alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure gia' esperite, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori, prevedono un'assegnazione prioritaria ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna. )) 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformita' alle disposizioni del presente articolo.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»: «Art. 32 (Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori). - 1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la societa' Terna S.p.a. provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o piu' potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonche' le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacita' di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia. 2. Terna S.p.a. comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna S.p.a. organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento e' subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacita' di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005. 4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto, e' riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacita' di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri gia' sostenuti da Terna S.p.a. in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3. 5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacita' complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del presente articolo puo' avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalita' definite da Terna S.p.a., nelle situazioni di criticita' in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo puo' partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarita' di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna S.p.a. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna S.p.a. a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al comma 3, nonche' le modalita' per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure. 7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia. 8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso resi a Terna S.p.a. nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilita' a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione delle necessita' di sistema, a soggetti diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilita' istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalita' attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati. 9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilita', che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilita', anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.». - Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99: «18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all' art. 32, comma 8, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le societa' utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.».