(( Art. 2 quater. 
 
 
Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003,  n.
                                 239 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4-sexies, secondo periodo, dopo le parole:  «che  non
comportino aumenti della cubatura degli  edifici»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero che comportino  aumenti  di  cubatura  strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici
al servizio delle stazioni  stesse.  Tale  aumento  di  cubatura  non
dovra' superare di piu'  del  20  per  cento  le  cubature  esistenti
all'interno della stazione elettrica»; 
    b) al comma 4-quaterdecies, quarto periodo, dopo le parole:  «che
non comportino aumenti della cubatura degli edifici» sono inserite le
seguenti: «ovvero che comportino  aumenti  di  cubatura  strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici
al servizio delle stazioni  stesse.  Tale  aumento  di  cubatura  non
dovra' superare di piu'  del  20  per  cento  le  cubature  esistenti
all'interno della stazione elettrica». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dei commi 4-sexies e quaterdecies
          dell'art. 1-sexies del decreto-legge  29  agosto  2003,  n.
          239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre
          2003, n. 290, come modificato dalla presente legge: 
              «4-sexies.  Sono  realizzabili  mediante  denuncia   di
          inizio attivita'  gli  interventi  sugli  elettrodotti  che
          comportino varianti di  lunghezza  non  superiore  a  metri
          lineari 1.500  e  che  utilizzino  il  medesimo  tracciato,
          ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari,
          e componenti di linea,  quali,  a  titolo  esemplificativo,
          sostegni, conduttori, funi di guardia,  catene,  isolatori,
          morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
          terra, aventi caratteristiche analoghe,  anche  in  ragione
          delle evoluzioni tecnologiche. Sono  altresi'  realizzabili
          mediante denuncia di inizio attivita' varianti  all'interno
          delle stazioni elettriche che non comportino aumenti  della
          cubatura degli edifici ovvero  che  comportino  aumenti  di
          cubatura  strettamente  necessari  alla   collocazione   di
          apparecchiature o impianti tecnologici  al  servizio  delle
          stazioni  stesse.  Tale  aumento  di  cubatura  non  dovra'
          superare di piu' del 20 per  cento  le  cubature  esistenti
          all'interno della stazione elettrica. Tali interventi  sono
          realizzabili  mediante  denuncia  di  inizio  attivita'   a
          condizione che non siano in  contrasto  con  gli  strumenti
          urbanistici vigenti e rispettino le  norme  in  materia  di
          elettromagnetismo  e  di  progettazione,   costruzione   ed
          esercizio di linee elettriche, nonche'  le  norme  tecniche
          per le costruzioni.». 
              «4-quaterdecies. Le varianti da apportare  al  progetto
          definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
          esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
          assumano  rilievo  sotto  l'aspetto   localizzativo,   sono
          sottoposte al regime di inizio attivita' gia'  previsto  al
          comma  4-sexies.  Non  assumono  rilievo  localizzativo  le
          varianti di tracciato contenute nell'ambito  del  corridoio
          individuato in sede di approvazione del  progetto  ai  fini
          urbanistici.  In   mancanza   di   diversa   individuazione
          costituiscono corridoio di riferimento a  fini  urbanistici
          le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
          elettromagnetismo.  Non  assumono  rilievo   localizzativo,
          inoltre, le varianti all'interno delle stazioni  elettriche
          che non comportino aumenti  della  cubatura  degli  edifici
          ovvero che  comportino  aumenti  di  cubatura  strettamente
          necessari alla collocazione di apparecchiature  o  impianti
          tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
          di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le
          cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
          eventuali modificazioni del  piano  di  esproprio  connesse
          alle varianti di tracciato prive di  rilievo  localizzativo
          sono approvate ai  fini  della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dall'autorita' espropriante  ai  sensi  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327,  e  non  richiedono  nuova  apposizione  del   vincolo
          preordinato    all'esproprio.    Ove    assumano    rilievo
          localizzativo, le varianti  sono  approvate  dal  Ministero
          dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il  consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e   province
          autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema  di
          pubblicita'».