(( Art. 2 quinquies. 
 
 
              Disposizioni sui commissari straordinari 
    di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  una  piu'   celere   definizione   del
procedimento  di  nomina   dei   commissari   straordinari   di   cui
all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2009, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di assicurare
la realizzazione di  indifferibili  e  urgenti  opere  connesse  alla
trasmissione,  alla  distribuzione  e  alla  produzione  dell'energia
aventi carattere strategico  nazionale,  anche  avuto  riguardo  alla
necessita'  di  prevenire  situazioni  di  emergenza  nazionale,   ai
predetti commissari non si applicano le previsioni  dell'articolo  11
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I decreti  del  Presidente  della
Repubblica di nomina dei commissari di cui al comma  2  del  predetto
articolo 4, gia' emanati, si intendono  conseguentemente  modificati.
Agli  oneri  relativi  ai  commissari  straordinari  si   fa   fronte
nell'ambito  delle  risorse  per  il   funzionamento   dei   predetti
interventi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  3  agosto  2009,  n.  102   recante   «Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga di termini»: 
              «Art. 4 (Interventi urgenti per le reti  dell'energia).
          - 1. Il Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro per la semplificazione normativa, individua
          gli  interventi  relativi   alla   trasmissione   ed   alla
          distribuzione  dell'energia,  nonche',  d'intesa   con   le
          regioni e le province autonome interessate, gli  interventi
          relativi alla produzione dell'energia,  da  realizzare  con
          capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali
          ricorrono particolari ragioni  di  urgenza  in  riferimento
          allo  sviluppo  socio-economico   e   che   devono   essere
          effettuati con mezzi e poteri straordinari. 
              2. Per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          comma 1 sono nominati uno o  piu'  commissari  straordinari
          del Governo, ai sensi dell'art. 11 della  legge  23  agosto
          1988, n. 400; la relativa deliberazione del  Consiglio  dei
          Ministri e' adottata con le  stesse  modalita'  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
              3.  Ciascun  commissario,  sentiti  gli   enti   locali
          interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura
          tutte le attivita',  di  competenza  delle  amministrazioni
          pubbliche che non abbiano  rispettato  i  termini  previsti
          dalla legge o quelli piu'  brevi,  comunque  non  inferiori
          alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
          commissario, occorrenti all'autorizzazione e  all'effettiva
          realizzazione  degli   interventi,   nel   rispetto   delle
          disposizioni comunitarie, avvalendosi  ove  necessario  dei
          poteri di sostituzione e di  deroga  di  cui  all'art.  20,
          comma 4,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. 
              4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono  altresi'
          individuati le strutture di cui si  avvale  il  commissario
          straordinario, senza che cio'  comporti  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche'  i  poteri
          di  controllo  e  di  vigilanza   del   Ministro   per   la
          semplificazione   normativa   e   degli   altri    Ministri
          competenti. 
              4-bis. All' art. 17 del codice dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  al  comma  1,  dopo  le  parole:   «nonche'
          dell'amministrazione  della  giustizia»  sono  inserite  le
          seguenti: «e dell'amministrazione finanziaria relativamente
          alla gestione del sistema informativo della fiscalita'». 
              4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte
          del giudice  dell'esecuzione  della  confisca  dei  terreni
          abusivamente  lottizzati   e   delle   opere   abusivamente
          costruite ai sensi dell' art. 44, comma 2, del testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6  giugno  2001,  n.  380,  ai  fini   della   restituzione
          all'avente  diritto  e  della  liquidazione   delle   somme
          reciprocamente dovute in conseguenza della decisione  della
          Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato  il
          contrasto della misura della confisca  con  la  convenzione
          per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'
          fondamentali, firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,  resa
          esecutiva dalla legge 4  agosto  1955,  n.  848,  e  con  i
          relativi protocolli addizionali, la  stima  degli  immobili
          avviene comunque  in  base  alla  destinazione  urbanistica
          attuale  e  senza  tenere  conto  del  valore  delle  opere
          abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano
          stati realizzati interventi di  riparazione  straordinaria,
          miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al  valore  in
          essere all'atto della restituzione all'avente  diritto.  Ai
          medesimi fini si tiene conto delle spese  compiute  per  la
          demolizione delle opere abusivamente realizzate  e  per  il
          ripristino dello stato dei luoghi. 
              4-quater. A valere sulle risorse del fondo istituito ai
          sensi dell' art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  e'  assegnato  alla
          societa' Stretto di Messina  Spa  un  contributo  in  conto
          impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE  determina,  con
          proprie deliberazioni, le  quote  annuali  del  contributo,
          compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con  le
          assegnazioni gia'  disposte.  E'  nominato  un  commissario
          straordinario delegato ai sensi dell' art.  20  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n.  2  del  2009,  e  successive
          modificazioni, per  rimuovere  gli  ostacoli  frapposti  al
          riavvio delle attivita', anche mediante  l'adeguamento  dei
          contratti stipulati con il contraente  generale  e  con  la
          societa' affidataria dei servizi di  controllo  e  verifica
          della   progettazione   definitiva,   esecutiva   e   della
          realizzazione dell'opera,  e  la  conseguente  approvazione
          delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario. 
              4-quinquies. Il mandato del  commissario  straordinario
          ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.  Alla  scadenza  del   mandato,   il   commissario
          straordinario  riferisce  al  CIPE  e  al  Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  sull'attivita'  svolta  e
          trasmette  i  relativi  atti  alla  struttura  tecnica   di
          missione di cui all' art. 163,  comma  3,  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
              «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee
          esigenze di  coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
          statali,  puo'  procedersi  alla   nomina   di   commissari
          straordinari del Governo, ferme  restando  le  attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          Ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o un Ministro da lui delegato.».