Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni  riportate  nella  regola  tecnica  allegata  al
presente decreto si  applicano  alle  attivita'  commerciali  di  cui
all'art. 1 del presente decreto di nuova realizzazione. Non  sussiste
l'obbligo di adeguamento alla regola  tecnica  allegata  al  presente
decreto per le attivita' commerciali esistenti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto ove si configuri  una  delle  seguenti
situazioni: 
  a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne
sia regolarmente in corso il rilascio; 
  b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori  di  modifica,
adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. 
  2. Le disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al  presente
decreto si applicano, altresi', alle attivita' esistenti alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ove  siano  oggetto   di
interventi comportanti la loro ristrutturazione, come specificato  al
successivo  comma  3.  Nelle  ipotesi  in  cui  tali  interventi   di
ristrutturazione attengano ad aspetti di ristrutturazione edilizia si
fa riferimento a quanto riportato dall'art. 3 (L), comma  1,  lettera
d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  3.  Qualora  gli  interventi  di  ristrutturazione  effettuati   su
attivita' esistenti di  cui  al  precedente  comma  2  comportino  la
sostituzione o modifica di  impianti  o  attrezzature  di  protezione
attiva  antincendio,  la  modifica  parziale  delle   caratteristiche
costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di  volume,  le
disposizioni previste  dalla  regola  tecnica  allegata  al  presente
decreto si applicano agli impianti o  alle  parti  della  costruzione
oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume.  Se
l'aumento di volume e' superiore al 50% della  volumetria  esistente,
fermo restando gli adeguamenti  sopra  prescritti,  gli  impianti  di
protezione attiva antincendio devono essere  adeguati,  per  l'intera
attivita', alle disposizioni stabilite per le nuove attivita'. 
  4.  I  progetti  per  l'acquisizione  del  parere  di   conformita'
presentati ai competenti comandi provinciali, ai  sensi  dell'art.  2
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,  n.  37,
in data antecedente alla entrata in vigore del presente  decreto,  al
fine della apertura di nuove attivita'  commerciali,  sono  esaminati
dai comandi medesimi con riferimento  alla  previgente  normativa  di
prevenzione incendi. 
  5.  Resta  ferma  la  possibilita',  per  ognuna  delle  situazioni
elencate ai commi 3 e 4 del presente articolo, di avvalersi, su  base
volontaria, della presente regola tecnica.