Art. 3 
 
  1. I quantitativi di vino a denominazione  di  origine  controllata
e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Aglianico
del Vulture Superiore» ottenuti  in  conformita'  delle  disposizioni
contenute nel disciplinare di produzione approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio  1974  e  successive  modifiche,
provenienti dalla vendemmia 2009  e  precedenti,  che  alla  data  di
entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al  presente
decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o  in
fase  di  elaborazione,  possono  essere  commercializzati  fino   ad
esaurimento delle scorte con la D.O.C., a  condizione  che  le  Ditte
produttrici  interessate  comunichino  al  soggetto  autorizzato   al
controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi
della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata
data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare,  i  quantitativi
di prodotto giacenti presso le stesse.