Art. 5 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Aglianico del Vulture Superiore» e'  tenuto,  a  norma  di
legge, all'osservanza delle  condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 agosto 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno