Art. 2 
 
  1.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.  59,  si
provvedera',   esclusivamente   per   i   tratti   riclassificati   e
contrassegnati con  il  simbolo  (*)  nelle  tabelle  allegate,  alla
conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo  Stato
alle Regioni e alle province  stabilite  nelle  tabelle  allegate  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000  e
successive modifiche e integrazioni. 
  2.  All'attribuzione  degli  eventuali  connessi  beni  strumentali
inerenti alle strade trasferite si provvede con i criteri e modalita'
delineati nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  12
ottobre 2000.