Art. 2 1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvedera', esclusivamente per i tratti riclassificati e contrassegnati con il simbolo (*) nelle tabelle allegate, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle Regioni e alle province stabilite nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni. 2. All'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali inerenti alle strade trasferite si provvede con i criteri e modalita' delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.