Art. 4 
 
 
                Modalita' per la messa a disposizione 
                         delle informazioni 
 
  1. Le informazioni sono messe  a  disposizione  del  Nuovo  sistema
informativo  sanitario  attraverso  l'utilizzo  delle   funzionalita'
previste dal Sistema informativo salute mentale. 
  2. Il sistema e' predisposto per permettere: 
  alle  unita'  organizzative  delle  regioni  e  province   autonome
competenti,   come   individuate   da   provvedimenti   regionali   e
provinciali, di consultare la base dati centrale in  forma  aggregata
limitatamente ai dati relativi alla regione di appartenenza; 
  alle  unita'   organizzative   della   Direzione   generale   della
prevenzione  sanitaria  e  della  Direzione  generale   del   sistema
informativo del Ministero della salute competenti,  come  individuati
dal decreto ministeriale di  organizzazione,  di  consultare  i  dati
presenti sulla base dati centrale in forma aggregata. 
  3. Le modalita' di alimentazione del  Sistema  informativo  per  la
salute mentale sono specificate nell'allegato disciplinare tecnico. 
  4. Le specifiche tecniche dei flussi informativi  sono  disponibili
sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it),  anche
in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo
7 marzo 2005,  n.  82,  concernente  il  codice  dell'amministrazione
digitale. 
  5. Eventuali integrazioni o modifiche ai flussi  informativi,  alle
regole  di  acquisizione  e  di  controllo  ed  alle   modalita'   di
trasmissione saranno  rese  disponibili  con  le  medesime  modalita'
previste al comma 3.