Art. 5 Termini per la messa a disposizione delle informazioni 1. Le regioni e province autonome comunicano e mantengono aggiornate le informazioni anagrafiche dei Dipartimenti di salute mentale (strutture) secondo le modalita' indicate nel disciplinare tecnico. 2. La trasmissione delle informazioni ha cadenza periodica: il primo invio riguardera' i dati relativi all'anno 2010. 3. I termini dell'invio sono i seguenti: il flusso informativo personale ha cadenza annuale; i dati devono essere messi a disposizione entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di rilevazione. Eventuali rettifiche o integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate, al piu' tardi, entro sessanta giorni dalla data limite d'invio; il flusso informativo attivita' ha cadenza semestrale; i dati devono essere messi a disposizione entro sessanta giorni dalla fine del periodo di rilevazione. Eventuali rettifiche o integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate, al piu' tardi, entro il mese successivo alla data limite d'invio. 4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome hanno la facolta' di mettere a disposizione eventuali dati storici. 5. Qualsiasi variazione riguardante i termini per la messa a disposizione delle informazioni di cui ai commi 2, 3 e 6, sara' pubblicata sul sito internet del Ministero (www.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale.