Art. 5 
 
 
                 Termini per la messa a disposizione 
                         delle informazioni 
 
  1.  Le  regioni  e  province  autonome  comunicano   e   mantengono
aggiornate le informazioni anagrafiche  dei  Dipartimenti  di  salute
mentale (strutture) secondo le modalita'  indicate  nel  disciplinare
tecnico. 
  2. La trasmissione delle  informazioni  ha  cadenza  periodica:  il
primo invio riguardera' i dati relativi all'anno 2010. 
  3. I termini dell'invio sono i seguenti: 
  il flusso informativo personale ha cadenza annuale; i  dati  devono
essere messi a disposizione entro il 31 maggio dell'anno successivo a
quello di rilevazione. Eventuali rettifiche o  integrazioni  ai  dati
trasmessi possono essere effettuate, al piu'  tardi,  entro  sessanta
giorni dalla data limite d'invio; 
  il flusso informativo  attivita'  ha  cadenza  semestrale;  i  dati
devono essere messi a disposizione entro sessanta giorni  dalla  fine
del periodo di rilevazione. Eventuali rettifiche  o  integrazioni  ai
dati trasmessi possono essere effettuate, al  piu'  tardi,  entro  il
mese successivo alla data limite d'invio. 
  4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto,  le
regioni e le  province  autonome  hanno  la  facolta'  di  mettere  a
disposizione eventuali dati storici. 
  5. Qualsiasi variazione  riguardante  i  termini  per  la  messa  a
disposizione delle informazioni di cui ai  commi  2,  3  e  6,  sara'
pubblicata sul sito internet del Ministero  (www.ministerosalute.it),
anche in attuazione di  quanto  previsto  dall'art.  54  del  decreto
legislativo  7   marzo   2005,   n.   82,   concernente   il   codice
dell'amministrazione digitale.